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Legittimo l’impedimento del difensore malato anche nei giudizi camerali
Il legittimo impedimento del difensore determinato da non prevedibili ragioni di salute assume rilevanza anche nel giudizio camerale di appello, conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 41432 del 3 ottobre scorso.
Una interpretazione “costituzionalmente orientata” – Le sezioni Unite fanno proprio un recente orientamento giurisprudenziale (sezione VI, 21 ottobre 2015, Caramia), che, superando un diverso, pur maggioritario orientamento giurisprudenziale (validato per vero anche dalle sezioni Unite: sentenza 8 aprile 1998, Cerroni, nonché sentenza 30 ottobre 2014, Tibo), ha patrocinato una interpretazione “costituzionalmente orientata” del combinato disposto degli articoli 127, comma 3, 443, comma 4, e 599 del Cppin forza della quale deve attribuirsi rilievo al legittimo impedimento del difensore anche nei procedimenti in camera di consiglio.
Secondo la sentenza Caramia, l’interpretazione patrocinata esclude alcun dubbio di costituzionalità della disciplina normativa, se intesa in senso opposto, risultando pienamente conforme al dettato degli articoli 24e 111 della Costituzione. Ragioni di ordine logico-sistematico – Tale interpretazione, si sostiene, è imposta anche da ragioni di ordine logico-sistematico. In particolare, la formulazione dell’articolo 127, comma 3, del Cpp, secondo cui i difensori sono sentiti “se compaiono”, non preclude certamente, ma anzi favorisce, l’interpretazione secondo la quale la partecipazione all’udienza del difensore è facoltativa, ma il difensore ha comunque il diritto di comparire: cosicché, ove il difensore non compaia, senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento ha senz’altro corso, senza che la mancata comparizione del difensore determini l’obbligo di provvedere ex articolo 97, comma 4, del Cpp, né alcuna altra conseguenza processuale; per converso, ove invece il difensore rappresenti tempestivamente il proprio impedimento a comparire e documenti un legittimo impedimento, a sostegno della richiesta di rinvio, il giudice è tenuto, in presenza di tutte le condizioni di legge, a disporre in tal senso.
La disciplina dell’udienza preliminare – Conforto ulteriore la Corte di legittimità lo trae anche dalla disciplina dell’udienza preliminare, laddove l’articolo 420, comma 1, del Cpp prevede, pur essendosi in presenza di procedimento camerale, la partecipazione necessaria del difensore dell’imputato, tanto da ammettere rilievo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 420-ter del Cpp, al legittimo impedimento del difensore: se la partecipazione del difensore è considerata di rilievo indefettibile in relazione a una fase processuale nella quale l’oggetto della decisione consiste esclusivamente nello stabilire la fondatezza o no della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, preordinata soltanto a un eventuale rinvio a giudizio dell’imputato e quindi a una decisione in rito, secondo il ragionamento della Cassazione non può non considerarsi un'”aporia” che, quando l’oggetto della decisione sia costituito dal merito della regiudicanda,
l’udienza possa svolgersi senza la partecipazione del difensore di fiducia, quando questi rappresenti un proprio assoluto legittimo impedimento.
La decisione delle sezioni Unite – Le sezioni Unite, nella sentenza qui massimata, aderiscono a tale impostazione, valorizzando il proprium della fase processuale di cui si discute: trattandosi di fase decisoria in cui si discute del merito e della fondatezza dell’imputazione, le sezioni Unite ritengono, quindi, necessaria un’interpretazione costituzionalmente orientata che estenda la disciplina del legittimo impedimento, già prevista per l’udienza preliminare, anche al procedimento camerale di appello ex articolo 599 del Cpp, a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado; e ciò anche in linea con le indicazioni della Corte europea dei diritti umani, che ha evidenziato la necessità di assicurare all’imputato, nell’ottica delineata dall’articolo 6 della Cedu, un processo equo e di garantire il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, indipendentemente dal modulo procedimentale prescelto e dalla fase processuale.
In questa prospettiva, concludono le sezioni Unite, il richiamo effettuato dall’articolo 599, comma 1, del Cpp all’articolo 127, comma 3, del Cpp, a norma del quale i difensori sono sentiti “se compaiono”, riconosce il diritto del difensore di perseguire la propria strategia difensiva, favorendo l’interpretazione secondo la quale la partecipazione all’udienza del difensore, pur facoltativa, lascia comunque la possibilità di scelta se comparire o no: con la conseguenza che si avrebbe una limitazione del diritto di difesa laddove la scelta del difensore di comparire all’udienza camerale fosse vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore che gli impedisca concretamente di partecipare all’udienza. Giuseppe Amato