IL SOLE 24 ORE
Cassazione. Anche chi ha esercitato il diritto di recesso può attivare l’azione di responsabilità
L’ex socio può agire contro il manager
Contestato all’ammistratore il reato di infedeltà patrimoniale
Milano. Anche il socio che ha esercitato il diritto di recesso può presentare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 35384 della Quinta sezione penale. È stato così respinto il ricorso presentato contro l’ordinanza del tribunale di Trapani con la quale veniva confermato il provvedimento di sequestro a carico dell’amministratore di una snc per i reati di impedito controllo e infedeltà patrimoniale. La misura cautelare era stata disposta a tutela del credito vantato da un socio costituitosi come parte civile. L’amministratore, infatti, secondo il quadro accusatorio, socio anche di un’altra società, debitrice nei confronti della snc da lui amministrata, aveva compiuto un atto di disposizione di un bene sociale effettuando la rimessione del debito a favore della seconda società. In questo modo veniva provocato un danno patrimoniale cui la misura del sequestro intendeva fare fronte nell’immediato.
Il ricorso era incentrato sulla assenza di legittimazione della parte civile alla presentazione della querela, necessaria per potere procedere per il reato di infedeltà patrimoniale (articolo 2634 del Codice civile). La parte civile, infatti, sosteneva la difesa, al momento della sua costituzione in giudizio era receduta dalla società. Sosteneva il ricorso che, se al socio deve essere riconosciuto il diritto di querela e la conseguente azione risarcitoria nell’ambito del giudizio penale, una legittimazione analoga non può essere riconosciuta a un soggetto estraneo come il socio che ha esercitato il diritto di recesso.
La Cassazione non è stata però di questo avviso. Innanzitutto la sentenza ricorda il principio di diritto secondo cui la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell’amministratore spetta non solo alla società nel suo complesso, ma anche, disgiuntamente, al singolo socio. La condotta dell’amministratore infedele, infatti, è certo diretta a compromettere gli interessi della società, ma anche e soprattutto quelle dei singoli soci che per l’infedele attività dell’amministratore subiscono l’impoverimento del proprio patrimonio.
Ma perchè anche al socio receduto va riconosciuto il diritto all’azione di responsabilità? Perchè, sottolinea la Cassazione, deve essere incasellato come persona offesa dal reato. È evidente che la condotta illecita dell’amministratore non ha provocato solo un danno al patrimonio della società, ma ha anche prodotto un abbattimento del valore della quota alla cui liquidazione il socio di una società di persone ha diritto al momento del recesso (articolo 2289 del Codice civile). Valore che va determinato al momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Il socio receduto allora non può certo essere considerato estraneo come messo in evidenza dall’impugnazione dell’ordinanza. «Proprio per il rilievo dell’appartenenza alla compagine sociale al momento in cui l’amministratore ha compiuto l’atto infedele, è evidente che il socio receduto non perde, al momento dello scioglimento (nei suoi confronti) del rapporto sociale, la qualità di parte offesa e, conseguentemente, la legittimazione a proporre querela, atteso che il fatto genetico illecito (costituente reato), produttivo di un pregiudizio nella sua sfera giuridica si è verificato ben prima della sua uscita dalla società e ciò a prescindere dal fatto che la quantificazione concreta del danno si appalesa solo all’atto della liquidazione della quota». Giovanni Negri