CASSAZIONE: Libero il cambio di concessionari (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. La Volkswagen Group Italia non ha violato la concorrenza ristrutturando la rete di vendita
Libero il cambio di concessionari

Roma. La società che importa e distribuisce automobili può rafforzare la sua posizione sul mercato, riorganizzando la rete di vendita, anche se questo comporta un pregiudizio per il concessionario. La Corte di cassazione, con la sentenza 20688 depositata ieri, respinge il ricorso di una Srl sottoposta a una procedura fallimentare per la quale chiedeva i danni alla Volkswagen Group Italia (Vgi). La filiale italiana del noto marchio tedesco era chiamata in causa come importatore e distributore in Italia dell’Audi, per aver rinnovato la propria rete di distribuzione abusando della sua posizione dominante e della posizione di dipendenza economica, riducendo in maniera illegittima la concorrenza intrabrand.
Per la Cassazione, però, le “accuse” sono infondate.
In primo luogo i giudici sgombrano il campo dall’equivoco che la Volkswagen, benché produttore di primaria importanza, goda di una posizione dominante nel mercato italiano. In ogni caso, la Corte precisa che l’invocata legge 287/1990 (articolo 3) non mira a impedire la conquista di posizioni dominanti sui mercati, ma a evitare che tali posizioni tolgano competitività al mercato.
Di conseguenza, è lecita la strategia imprenditoriale della Vgi, che aveva scelto di ricollocare il marchio Audi nella fascia alta del mercato automobilistico. Decisione che non può essere sindacata, se non a costo di una illegittima compressione della libertà di impresa.
Quello che interessa è valutare, ai fini dell’eventuale condotta “scorretta”, se la nuova rete di concessionari è stata tutelata dal punto di vista della libera concorrenza e della libertà di impresa. Condizioni che sarebbero pregiudicate nel caso si realizzassero, come eccepito dalla ricorrente, rigidi compartimenti territoriali o di brand. Ma questo nel caso esaminato non è avvenuto: i nuovi contratti non hanno comportato un’esclusiva territoriale per i concessionari, stabilendo che ciascuno di questi può rivendere le proprie autovetture Audi in tutti gli Stati dell’Unione europea e anche fuori Unione. Resta dunque aperta la possibilità di concorrenza tra concessionari della stessa marca.
La Vgi ha inoltre lasciato liberi i rivenditori di rifornirsi di automobili Audi anche da soggetti diversi, ponendo il solo limite del 30% per proprio fabbisogno annuale. Resta anche l’opportunità di rivolgersi ad altri operatori per diventare concessionari anche di altri marchi concorrenti.
La Suprema corte esclude che, come lamentato, ci sia stata una discriminazione nel selezionare ed escludere i rivenditori. Dal piano fornito dalla casa automobilistica emerge, infatti, che sono stati adottati criteri oggettivi tesi solo a rendere un servizio migliore alla clientela. Tra le “controindicazioni” della riorganizzazione, la ricorrente aveva messo il danno ai consumatori, ma manca la prova di un effetto negativo sui prezzi.
Nel considerare legittima la ristrutturazione, la Corte considera anche i rapporti di interdipendenza tra la società importatrice e le scelte della casa produttrice. Non si può costringere un’impresa, economicamente dipendente dalla casa produttrice, a conservare un numero precostituito di concessionari, se questa condizione pregiudica la valorizzazione del marchio di cui è l’unica distributrice. Patrizia Maciocchi

Foto del profilo di Andrea Gentile

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