CASSAZIONE: L’identità aziendale fa il registro (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Le regole per considerare la transazione di beni strumentali come vendita dell’impresa
L’identità aziendale fa il registro
Se non c’è continuità tra vecchia e nuova società la cessione segue l’Iva

Configura cessione di azienda soggetta all’imposta di registro, e non vendita di singoli beni sottoposta a Iva, l’insieme di elementi che prima del trasferimento erano tra loro coordinati e organizzati per l’esercizio di un’attività di impresa. Essi, pertanto, devono essere idonei a consentire l’inizio o la continuazione della stessa attività esercitata dal cedente. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 9575 depositata ieri.
Una società cedeva a un’altra impresa alcuni macchinari emettendo fattura soggetta a Iva. L’Agenzia notificava a entrambe un accertamento riqualificando il trasferimento come cessione di azienda e non di beni. Le contribuenti proponevano ricorso e, solo in grado di appello, il giudice annullava la pretesa.
In particolare, secondo la Ctr, dagli elementi in atti non vi era sostanzialmente continuità nell’attività di impresa: sebbene le società facessero parte di uno stesso gruppo, una si occupava della produzione di beni e l’altra della loro commercializzazione, svolgevano cioè attività differenti.
Il collegio osservava inoltre che uno dei beni trasferiti era inutilizzato da tempo e giacente nei magazzini della cedente: si trattava così di un macchinario che non era di fatto impiegato nell’attività produttiva.
Con riguardo al personale, l’acquirente aveva assunto solo tre dipendenti precedentemente in forza alla cedente, i quali erano però in esubero presso quest’ultima. In sintesi, quindi, non vi era un insieme organico finalizzato a trasferire l’esercizio di un’attività di impresa, poiché i beni non erano precedentemente collegati a fini produttivi e solo in seguito all’acquisto hanno trovato una propria utilità.
Contro questa decisione, l’Agenzia ricorreva per Cassazione rilevando che per la configurazione di una cessione di azienda era sufficiente l’obiettiva attitudine del complesso dei beni trasferiti all’esercizio di impresa. La Suprema Corte ha respinto il ricorso fornendo chiarimenti sul punto.
La cessione di azienda è il trasferimento di elementi materiali e immateriali che nel loro complesso formano un’entità economica organizzata stabilmente e che non perda tali caratteristiche in capo all’acquirente. Si tratta non solo di macchinari o beni, ma anche nella riassunzione della maggior parte del personale, nel trasferimento della clientela e in ogni caso nell’analogia tra l’attività esercitata prima e dopo la cessione. È indispensabile, perché si tratti di azienda, che i beni oggetto del trasferimento conservino la medesima utilità/organizzazione tra acquirente e cedente.
I giudici di legittimità hanno così precisato che occorre verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato, prima del trasferimento, all’esercizio dell’attività di impresa, cioè di per sé idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella stessa determinata attività.
Nel caso specifico, il collegio di merito aveva escluso un coordinamento e una organizzazione dei beni ceduti e pertanto non idonei a consentire la continuazione di un’attività.
La sentenza attribuisce particolare rilievo a una valutazione di merito dell’azienda nel suo complesso, imponendo così, forse indirettamente, una più attenta valutazione da parte delle commissioni tributarie dinanzi a simili contestazioni. Laura Ambrosi

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