CASSAZIONE: Lievi inadempimenti senza «rete» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Versamenti. Per la Corte la nuova disciplina più favorevole decorre dal 22 ottobre 2015 e non si applica a violazioni del passato
Lievi inadempimenti senza «rete»
Sulla nuova norma che sanziona in modo lieve i ritardi di soli pochi giorni nei versamenti delle imposte c’è più di un dubbio interpretativo in conseguenza della recente sentenza della Corte di cassazione 9176/2016 (si veda «Il sole 24 ore» di sabato 7 maggio).
I giudici di legittimità infatti hanno fornito una interpretazione particolarmente rigorosa. Che rischia di determinare più di un problema concreto ai contribuenti.
Vediamo i termini della questione.
La norma
In attuazione della delega fiscale, è stato introdotto nel nostro ordinamento il concetto di lieve inadempimento, prevedendo che ritardi di breve durata (fino a 7 giorni) ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione. Con il decreto legislativo 159/2015 è stato inserito l’articolo 15 ter al Dpr 602/73, che dopo aver elencato le ipotesi di decadenza nel pagamento a rate di avvisi bonari e definizione degli accertamenti in adesione, dispone che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro; tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. È poi previsto che tale disposizione si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione delle somme pretese con avviso bonario e/o accertamento con adesione.
La prassi
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 17/E del 29 aprile 2016, è intervenuta sul tema, fornendo un’interpretazione abbastanza estensiva e garantista per il contribuente. In particolare è stato chiarito che la nuova disciplina ricorre in tutti i casi di ritardi di breve durata ovvero di errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute, con la conseguenza che tali irregolarità non comportano per il contribuente la perdita dei benefici. Così in base alle diverse ipotesi in cui si trova l’interessato, non è precluso il perfezionamento degli istituti definitori, tanto meno la decadenza dalla rateazione.
È stato altresì precisato che le disposizioni sul lieve inadempimento si applicano agli avvisi bonari, all’adesione e acquiescenza degli avvisi di accertamento, alla mediazione e conciliazione giudiziale e alla liquidazione della dichiarazione di successione a decorrere dal 22 ottobre 2015.
In altre parole, secondo l’agenzia delle Entrate il nuovo istituto ha portata ampia, escludendo cioè la decadenza dal beneficio in tutti gli istituti deflattivi del contenzioso.
Peraltro, già con la circolare 27/2013, l’agenzia delle Entrate indirizzava i propri uffici a non irrogare sanzioni piene nelle irregolarità lieve entità, sia in termini di ritardo, sia di insufficienza nel versamento.
La decisione della Cassazione
Secondo i giudici di legittimità, la nuova disposizione deve essere interpretata in misura più restrittiva rispetto alla citata prassi dell’amministrazione. In particolare, i benefici previsti dal nuovo articolo 15 ter del Dpr 602/73 decorrono dal 22 ottobre 2015 e non si applicano ad analoghe violazioni commesse in passato. Dando rilievo alla lettera della norma, i giudici hanno poi ritenuto che essa trovi applicazione solo per le rateazioni degli avvisi bonari e delle definizioni in adesione. Mancando, infatti, un espresso richiamo all’istituto dell’acquiescenza, quest’ultimo sarebbe escluso, con la conseguenza che il pagamento eseguito oltre il termine per proporre ricorso è tardivo.
La decisione, basata su un’interpretazione più formale che sostanziale, sembra in realtà non centrare appieno gli intenti del legislatore. Appariva evidente, infatti, che la nuova norma volesse, in buona sostanza, considerare irrilevanti le irregolarità prive di qualsivoglia intento evasivo e del tutto inoffensive per le casse erariali.
In questo contesto, l’esclusione dell’acquiescenza non pare coerente con lo spirito del legislatore ed è pertanto auspicabile che l’agenzia delle Entrate mantenga il proprio orientamento a prescindere da questa pronuncia. Laura Ambrosi

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