CASSAZIONE: L’illegalità della pena è rilevabile d’ufficio (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Il punto sugli effetti dell’incostituzionalità della legge sulla droga

L’illegalità della pena è rilevabile d’ufficio

La Corte di cassazione a sezioni unite ha fatto chiarezza in materia di reati legati alla droga, oggetto l’8 gennaio scorso di un rinvio della VII sezione penale. Innanzitutto, la Corte – con la sentenza 33040 deposita ieri – ha definito illegali le pene determinate con i limiti edittali previsti dal testo unico sulla droga (Dpr 309/90) – modificate dalla legge 49/06 dichiarata incostituzionale dalla Consulta (sentenza 32/14) – «anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006».
Quindi, se era finora pacifico che con il superamento dei limiti edittali – per esempio i 2-6 anni previsti per le droghe leggere – la pena comminata con le norme del 2006 fosse illegale, ora la Cassazione la ritiene tale anche se i limiti fossero stati formalmente rispettati. Lo spiega a pagina 12 delle 34 pagine che compongono la sentenza in cui ricorda la differenza che c’è tra l’abrogazione e l’illegittimità costituzionale delle leggi: nel primo caso la norma colpita resta valida fino all’entrata in vigore della norma abrogante, nel secondo viene eliminata con effetto ex tunc dall’ordinamento rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici «con conseguenze assimilabili a quelle dell’annullamento e con incidenza sulle situazioni pregresse, fatto salvo il limite del giudicato (Corte cassazione sentenza 127/1966)».

Veniamo ora alla seconda parte del primo quesito in cui si dice che qualora il giudizio fosse stato espresso a seguito di patteggiamento «l’illegalità sopraggiunta della pena determina la nullità dell’accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su questo accordo». In questo caso, esercitando una deroga alla giurisprudenza consolidata che ha sempre ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione riguardante motivi concernenti la misura della pena, la Corte ha riconosciuto alle parti il diritto di rinegoziare l’accordo stesso su basi concrete.

Veniamo, infine, al secondo importante principio sancito dalla Corte in cui – sempre in tema di illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità – l’illegalità stessa viene considerata rilevabile d’ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne nel caso di ricorso tardivo. Partendo da quest’ultimo caso la Corte ricorda «la sentenza a sezioni unite De Luca» in cui si stabilì che il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione del gravame trasforma il giudicato sostanziale in giudicato formale. Per quanto attiene, invece, il principio generale, la Corte ieri ha posto fine a un dibattito già presente nella vigenza del codice del 1930 decidendo che «la decisione sull’inammissibilità precede sempre l’accertamento delle cause di non punibilità» in quanto il giudice dell’impugnazione, ancorché inammissibile, deve provvedere a ripristinare una sanzione «legale», basata, in questo caso, sui criteri edittali ripristinati per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Enrico Bronzo

 

 

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