ITALIA OGGI
FLAGRANZA/ Sezioni unite penali della Cassazione
Limiti all’arresto
Testi vittime o terzi? Non basta
Non si può procedere all’arresto in flagranza sulla base delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dai testimoni del fatto, dunque la stessa vittima o terze persone. E ciò anche se l’indagato viene privato della libertà nell’immediatezza del fatto. La misura precautelare ha infatti natura eccezionale e si giustifica soltanto quando chi procede all’arresto ha un diretta percezione della condotta posta in essere dall’autore del reato. Lo stabiliscono le sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza 39131/16, pubblicata il 21 settembre.
Nesso logico. Bocciato il ricorso del procuratore della repubblica dopo l’arresto di un uomo accusato di aver accoltellato un tabaccaio. In questo caso non c’è l’inseguimento del reo: passate alcune ore dal reato, i carabinieri arrestano l’indagato sulla base delle dichiarazioni fornite dalla vittima e dalle persone informate sui fatti. Invece, osserva il collegio esteso, la legge stabilisce in termini di immediatezza la successione sul piano temporale fra il reato e l’inseguimento del suo autore: è questo il nesso che lega sul piano logico la condotta delittuosa allo stato di flagranza. E va detto fra l’altro che ai fini della flagranza l’inseguimento non implica per forza l’inseguimento a vista del reo da parte della polizia, ma può manifestarsi in vari modi: per esempio realizzando blocchi stradali oppure circondando l’edificio in cui si è nascosto l’autore del reato. Insomma: per evitare abusi la misura precautelare può essere adottata soltanto quando chi procede all’arresto percepisce situazioni personali dell’autore del reato che sono correlate all’illecito perpetrato e rivelano in modo obiettivo la colpevolezza.
Prassi poliziesche. Non si può invece assimilare il vero inseguimento a quello figurato, l’investimento cosiddetto «investigativo». E ciò perché la tesi risulta incoerente in modo palese con il linguaggio utilizzato in proposito dal codice. La stessa Corte costituzionale ha sottolineato che le norme in materia sono di stretta interpretazione perché si tratta di una deroga al principio secondo cui la sola autorità giudiziaria ha il potere di disporre misure che incidono sulla libertà delle persone. E la dottrina evidenzia come dilatare il concetto di «inseguimento» equivale ad allontanarsi dallo stesso concetto di flagranza e può celare il rischio di pericolose «prassi poliziesche»; il tutto mentre la Costituzione connota in termini di eccezionalità i provvedimenti provvisori con cui l’autorità amministrativa può procedere alla restrizione della libertà. Legittima dunque nella specie la mancata convalida dell’arresto. Dario Ferrara