CASSAZIONE : L’imputato di reato connesso va avvertito ( Il Sole 24 Ore )

IL SOLE 24 ORE

Sezioni unite. Deposizioni inutilizzabili senza informazioni sul valore delle dichiarazioni su terzi in dibattimento

L’imputato di reato connesso va avvertito

In sede di esame dibattimentale di un imputato di reato connesso o collegato, il mancato avvertimento sulla base dell’articolo 64, comma 3, lettera c del Codice di procedura penale (regole generali per l’interrogatorio) determina l’inutilizzabilità della deposizione testimoniale. In particolare, prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie dell’articolo 197bis. Questa la materia di cui si è occupata la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza 33583 depositata ieri. In una vicenda che riguarda boss di Cosa nostra condannati per estorsione aggravata.

Il rinvio alle sezioni unite è del 2 dicembre 2014 per iniziativa della seconda sezione penale, per la constatata esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’utilizzo delle dichiarazioni irritualmente assunte da chi riveste la qualifica di «testimone assistito». Va precisato che si sta parlando di dichiarazioni rese in dibattimento. Per quelle, infatti, assunte in sede di indagini è presente un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la disciplina sulle dichiarazioni indizianti non trova applicazione dove siano proprio queste ultime a concretare un fatto criminoso.

Tutto ciò premesso, l’ordinanza di rimessione ha evidenziato che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, si registrano tre diversi orientamenti, tutti sostenuti da una serie di pronunce depositate anche in epoca recente, quanto alla possibilità di utilizzo delle dichiarazioni rese dal soggetto indagato per reato connesso o collegato non assistito dal difensore di fiducia, o non prevalentemente avvisato sulla base dell’articolo 64, comma 3 del Codice di procedura penale:

il primo indirizzo ritiene inutilizzabili le dichiarazioni in questione, perché l’articolo 197-bis Cpp, rinviando all’articolo 64, comprende la sanzione di inutilizzabilità prevista dal comma 3-bis dello stesso articolo;

il secondo, viceversa, esclude la sussistenza di invalidità delle dichiarazioni anche se assunte irregolarmente ai sensi dell’articolo 64 perchè questo si riferisce al solo interrogatorio mentre gli articoli 197-bis (persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone) e 210 (esame di persona imputata in un procedimento connesso) si riferiscono a esami destinati a svolgersi nel contraddittorio delle parti; in particolare si sostiene che nell’articolo 197-bis manchi il richiamo alla sanzione prevista dal comma 3-bis dell’articolo 64;

il terzo indirizzo, concorde nel sottolineare la mancanza del richiamo, ritiene che la conseguenza della mancata applicazione dell’articolo 210 non sia l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese ma la nullità a regime intermedio della deposizione, come tale eccepibile solo dal diretto interessato e non dall’imputato.

Le sezioni unite hanno dato il via libera alla prima interpretazione elaborando due principi di diritto per affermare che:

in sede dibattimentale il mancato avvertimento di un imputato di reato connesso o collegato è causa di inutilizzabilità della deposizione testimoniale;
l’avvertimento deve essere dato non solo se il soggetto non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato», ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza avere ricevuto tale avvertimento».  Enrico Bronzo

 

 

 

 

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