CASSAZIONE: L’ipoteca eccessiva fa scattare il danno (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Garanzie patrimoniali. Cambio di orientamento della Corte: il creditore commette «abuso del diritto»
L’ipoteca eccessiva fa scattare il danno

MILANO. Iscrivere un’ipoteca sproporzionata comporta la responsabilità aggravata del creditore. Con la sentenza 6533/16 della Terza sezione civile, depositata ieri, la Cassazione cambia decisamente orientamento sulle garanzie patrimoniali. Il mancato utilizzo della «normale prudenza» nell’aggressione dei beni del debitore – prevista dall’articolo 96 c.2 del codice di procedura, – e cioè il superamento di un terzo del valore del credito (articolo 2875 del codice civile), farà scattare d’ora in poi automaticamente le sanzioni processuali “endogene”.
L’occasione per rivedere un orientamento consolidato, ma soprattutto per reinquadrare l’abuso del diritto processuale, è stato il ricorso di un correntista di Bari che da quasi vent’anni è in causa con la Banca popolare del posto. La BpBari nel ’97 aveva infatti iscritto un’ipoteca giudiziale per 150 milioni di lire per garantire saldi passivi di conto di poco superiori a 100 milioni di valuta corrente, costringendo il cliente ad opporsi al decreto ingiuntivo notificatogli. Opposizione subito accolta dal tribunale, ma con il contestuale rigetto della domanda di danni collegata alla mancata «normale prudenza» nell’iscrivere l’ipoteca, decisione peraltro ribadita in tempi più recenti (2012) dall’Appello.
Secondo la Terza civile, però, le modifiche codicistiche e costituzionali entrate in vigore negli ultimi anni costringono a rivedere l’inquadramento “privatistico” delle sorti delle iscrizioni delle garanzie patrimoniali. Superando i collegamenti più immediati dentro cui si era mossa analogicamente la giurisprudenza degli ultimi 20 anni – in particolare i limiti alla riduzione e le relative spese, articoli 2876 e 2877 – la Cassazione sposta la vicenda dentro i binari del giusto processo costituzionale e dell’abuso del diritto processuale. Su quest’ultimo versante la Terza qualifica come «illecito processuale» – con propria natura e regole, speciali rispetto alla responsabilità contrattuale – il comportamento che si «sostanzi nell’abuso del diritto di agire o di resistere in giudizio»: una china che, con la legge 69/2009, è sfociata nella creazione della norma generale sulla «lite temeraria» (articolo 96 c3 Cpc).
Dal punto di vista costituzionale, invece, la Corte sottolinea che il «giusto» processo «non può essere un processo frutto di abuso per l’esercizio in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale che individua la ragione dell’attribuzione dei poteri processuali e, quindi, i limiti della potestas al titolare».
E iscrivere un’ipoteca eccedente, chiosa il relatore, determina «un effetto deviato (del processo, ndr) in danno del debitore» e un «abuso dello strumento fornito per la tutela». Alessandro Galimberti

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