ITALIA OGGI
La Cassazione Sezioni unite applica l’estensione della competenza
Liti fiscali, giudizi ampi
Le commissioni decidono sulle spese legali
Spetta alla commissione tributaria decidere anche la controversia sulle spese legali che scaturiscono dalla lite fra contribuente ed ente impositore, con il primo che pretende dal secondo lo sgravio delle somme pretese: in base all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 546/92 sono devolute alla giurisdizione di Ctp e Ctr tutte le controversie su di «ogni altro accessorio» relativo ai tributi nazionali e locali. Lo chiariscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 14554/15, pubblicata il 13 luglio.
Interpretazione estensiva
Il ricorso del contribuente è accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale, che chiedeva il rigetto. Il Comune reclama il pagamento delle spese legali per la controversia che l’ha opposto al cittadino, ormai già definita in Cassazione. Ma il contribuente ricorre in Ctp e ottiene l’annullamento tanto della cartella esattoriale emessa dall’ente quanto del ruolo presupposto. Ecco che è allora il contribuente a chiedere all’amministrazione locale lo sgravio delle somme reclamate a suo tempo con la cartella: il «no» dell’ente locale risulta motivato sul rilievo che la sentenza non è definitiva. Allora il cittadino ricorre contro il diniego, però sia la Ctp sia la Ctr escludono la sussistenza della giustizia tributaria, sostenendo che la controversia sul diniego dell’istanza di sgravio non potrebbe essere ricondotta alle previsioni normative che prevedono la possibilità di ricorrere solo contro il rifiuto espresso o tacito alla «restituzione di tributi di ogni genere e specie», mentre nella specie si tratta di mere spese di giustizia (che peraltro non risultano mai pagate dal contribuente). È dal 2005, osserva invece il collegio esteso, che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie inerenti tributi «di ogni genere e specie e comunque denominati». E quel riferimento legislativo a «ogni altro accessorio» deve essere inteso nel senso che spetta a Ctp e Ctr comporre anche le controversie che sorgono su somme pretese per spese legali nell’ambito di un precedente giudizio tributario con sentenza passata in giudicato. La parola torna dunque alla commissione tributaria regionale. Dario Ferrara