IL SOLE 24 ORE
Cassazione. La Corte avalla la circolare delle Entrate sul rimpatrio del 2009
Lo scudo del «dominus» salva la società
MILANO. Gli effetti dello scudo fiscale a cui ha aderito il dominus di una società si estendono anche all’ente rappresentato.
La Cassazione (Terza penale, sentenza 28775/15, depositata ieri) torna ancora una volta sul tema dell’allargamento del rimpatrio di capitali (dl 78/2009 convertito nella legge 102/09, terzo scudo dello scorso decennio) per ripercorrere il solco della famosa Circolare “estensiva” 43/E/2009 delle Entrate.
Il caso affrontato dalla Terza riguardava un imprenditore di Ancona che lo scorso dicembre si era visto confermare il sequestro preventivo, applicatogli dal Gip locale, per aver indicato elementi fittizi passivi nella dichiarazione per il 2008 avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti.
In realtà però l’indagato aveva nel frattempo aderito allo scudo fiscale quale amministratore della società utilizzata per la commissione dei reati contestati. Comportamento che, alla luce della Circolare 43/E/2009, avrebbe dovuto garantirgli lo “scudo”, appunto, per tutte le fattispecie penali indicate nel dlgs 74/2000, compreso l’articolo 2 ipotizzato dalla Procura di Ancona. I giudici marchigiani, applicando “alla lettera” la legge del 2009 – secondo cui lo scudo riguarda solo le «persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate» – avevano respinto i ricorsi dell’imprenditore, rimarcando tra le altre circostanze la natura «non normativa» delle Circolari dell’agenzia.
Sul punto – cioè gli effetti penali degli atti amministrativi erariali – la Suprema Corte ha da tempo scelto una linea chiara ((44003/13; 38695/14; 41947/14) secondo cui «le circolari non hanno una natura normativa e non possono modificare o interpretare in modo autentico le leggi»; pertanto «l’estensione dello scudo alle società predicata dall’agenzia delle Entrate è limitata ai soli effetti tributari» e quindi è al massimo «limitata alle sole operazioni di emersione effettuate dal dominus della società». Quindi, secondo la Terza penale, lo scudo con riferimento alle società di persone o di capitali copre gli atti compiuti – in tale veste – dal «ritenuto dominus» dell’ente medesimo, soluzione verso cui guida il comma 4 dell’articolo 13-bis del dl 78/2009: «l’effettivo pagamento dell’imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo (…) l’esclusione ad ogni effetto della punibilità» per tutte le fattispecie del dlgs 74/2000, oltre alle ipotesi di falso e ai reati societari contemplati dal codice civile «quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari ovvero per conseguirne il profitto» e ci sia un collegamento diretto con la situazione tributaria.
Il collegamento tra socio/amministratore e società, peraltro, è tornato di attualità nella legge 146/14 (voluntary disclosure) che, se è vero che ammette senza problemi la “vd” degli enti, di fatto la rende obbligatoria di fronte al “rientro di capitali ” di ogni singolo socio per la natura di «collegamento oggettivo» tra le due situazioni. Ciò a pena di gravi problemi (dichiarazione mendace o incompleta, che è un nuovo reato) del dichiarante/persona fisica.
Alessandro Galimberti