CASSAZIONE: Lo stalking è violenza alla persona (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Sezioni unite. La parte offesa deve essere sempre avvisata della richiesta di archiviazione
Lo stalking è violenza alla persona
Contrasto superato: la disciplina di favore è estesa alla vessazione morale

Roma. Lo stalking rientra tra i delitti commessi con violenza sulla persona e la vittima deve essere informata sulla richiesta di archiviazione. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 10959 depositata ieri, dirimono il contrasto in merito all’interpretazione dell’espressione «delitti commessi con violenza alla persona». Secondo un primo orientamento la disciplina di favore sarebbe limitata ai soli casi di violenza fisica, mentre per la tesi opposta va estesa anche alle ipotesi di violenza morale. Le Sezioni unite scelgono questa seconda via.
Un’interpretazione estensiva imposta da un’attenta lettura sia della normativa interna sia delle fonti sovranazionali.
I giudici ricordano che da tempo è in atto un fenomeno di emersione e di nuova considerazione della posizione della persona offesa, negli strumenti internazionali generalmente indicata come “vittima” all’interno del processo penale. Attenzione sollecitata dai sempre più frequenti casi di violenza di genere e nei confronti dei soggetti deboli. Tra gli strumenti più significativi i giudici indicano la direttiva 2012/29 Ue in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato, attuata nell’ordinamento interno con il Dlgs 212/2015. Una direttiva, corredata da provvedimenti satellite, che va certamente nella direzione di un rafforzamento nella tutela delle vittime di reati attraverso una chiara posizione dell’offeso.
In questo contesto si è inserito anche il legislatore nazionale con una serie di interventi settoriali, attuati spesso con lo strumento del decreto legge, fino a creare una vero e proprio «arcipelago normativo nel quale non è sempre facile orientarsi». L’avviso obbligatorio alla persona offesa è stato introdotto con il Dl 93/2013 (convertito dalla legge 199/2013. Il provvedimento d’urgenza, adottato sull’onda di fatti di gravissima efferatezza nei confronti delle donne, prevede la notifica della richiesta di archiviazione alla persone offesa a prescindere dalla sua richiesta. La cosiddetta legge sul femminicidio è stata modificata in sede di conversione dove gli obblighi di comunicazione – inizialmente limitati ai soli maltrattamenti in famiglia e, per quanto riguarda lo stalking, alle informazioni relative alle misure cautelari – sono stati previsti per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto i delitti commessi con violenza sulla persona.
Per le Sezioni unite, basandosi sulle fonti sovranazionali è doverosa un’interpretazione estensiva del concetto che comprenda non solo le aggressioni fisiche ma anche morali e psicologiche. E non c’è dubbio che lo stalking rientri «tra le ipotesi “significative” di violenza di genere che richiedono particolari forme di protezione a favore delle vittime». Se l’obbligo di informazione (articolo 408, comma-3 bis del codice penale) è stato introdotto dunque per ampliare i diritti di partecipazione delle vittime al procedimento penale, non può non interessare chi subisce lo stalking. Il testo normativo in cui è contenuto si prefigge, infatti, lo scopo di dare una specifica protezione alle vittime di violenza di genere, specie quando é contro le donne. Il reato di atti persecutori è un fenomeno da reprimere, al pari di quello di maltrattamenti in famiglia, al di là della violenza fisica, che spesso ne è comunque il tragico epilogo. Per questo va esteso l’obbligo di comunicazione della richiesta di archiviazione anche quando non c’è una specifica domanda a pena di nullità per violazione del contraddittorio. Patrizia Maciocchi

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