IL SOLE 24 ORE
Cassazione. Non è necessaria l’associazione per delinquere se c’è omissione dichiarativa
Maglie larghe per l’arresto
La frode carosello basta per la consegna dell’indagato all’Austria
Milano. La frode carosello commessa all’estero è sufficiente per dare esecuzione al mandato d’arresto europeo. Questo perché la fattispecie di riferimento – trattandosi di materia fiscale, in cui le leggi statali quasi mai coincidono – non è tanto il mancato versamento dell’Iva (con pena base insufficiente per l’estradizione), ma piuttosto l’omessa dichiarazione (articolo 5 del Dlgs 74/2000).
La Sesta sezione penale della Cassazione (sentenza 21991/16, depositata ieri) ha dato il via libera alla consegna all’Austria di un cittadino, indagato oltralpe per una serie di operazioni commerciali “esentasse” e già sotto processo di primo grado in Italia per bancarotta fraudolenta.
I fatti per i quali l’Austria chiedeva la consegna rispondono alle classiche frodi carosello, ampiamente “arate” in patria: acquisto di apparati elettronici di largo consumo in Svizzera, Malta e Romania, rivendita contestuale a imprese “carosello” basate nel paese asburgico, esposizione fittizia dell’Iva nelle fatture senza però comunicazione all’Ufficio nè – ovviamente – pagamento conseguente. Allo stesso tempo, gli acquirenti locali nelle proprie dichiarazioni avevano portato l’Iva a credito, pur non versata da alcuno.
La Corte d’appello di Roma aveva quindi ordinato la consegna dell’indagato – e già imputato in Italia – inquadrando le ipotesi di truffa (per l’aspetto commerciale: falsificazione di marchi) ed evasione fiscale, provvedimento da cui è scaturito il ricorso di legittimità.
Secondo la difesa, mancavano i presupposti per l’accoglimento del mandato d’arresto europeo, non essendo argomentato il vincolo associativo criminale. E, in ogni caso, la contemporaneità del processo italiano per bancarotta avrebbe dovuto consigliare il differimento dell’esecuzione del mandato. Inoltre, l’ipotizzata violazione Iva non basterebbe per dar luogo alla consegna, che in materia fiscale richiede almeno tre anni di pena detentiva massima.
Quanto all’associazione per delinquere, la Sesta esclude che sia stata un presupposto per il Mae, che verte invece solo sulle imputazioni fiscali. A questo proposito, la Corte reinquadra i fatti considerato che in materia di imposte, tasse, dogana e cambio «la doppia punibilità non opera in senso stretto» (articolo 7 della legge 69/2005). Non si tratta di semplice omissione di versamenti Iva, scrive il relatore, perchè, «anche a non voler considerare la componente di frode insita nel meccanismo» “carosello”, qui l’attività criminale «non si correla ad una dichiarazione annuale, ma ne prescinde» del tutto, spingendo la fattispecie verso l’articolo 5 del Dlgs 74/2000, cioè l’omessa dichiarazione che ha un tetto di pena sufficiente per il Mae.
Alessandro Galimberti