CASSAZIONE: Mandato nullo, vincoli rigidi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione/2. Per la validità dell’impugnazione
Mandato nullo, vincoli rigidi

Sab. 19 – Il mandato in calce al ricorso rilasciato al difensore da parte di una società senza l’indicazione del rappresentante legale comporta l’inammissibilità dell’impugnazione solo se l’omissione determini incertezza assoluta. A chiarirlo è la Corte di cassazione con la sentenza nr.5413 depositata ieri.
Contro un avviso di accertamento una società di capitali presentava ricorso che veniva accolto dalla Ctp. In appello, la Commissione regionale dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio in quanto privo dell’indicazione personale del legale rappresentante e quindi della persona che, a nome della società, aveva conferito il mandato.
La circostanza, riguardando una causa di inammissibilità dell’impugnazione, era poi sollevata d’ufficio dal giudice nonostante l’agenzia delle Entrate non avesse mosso alcuna eccezione al riguardo
La società ricorreva allora per cassazione deducendo che il nome del rappresentante legale era facilmente ricavabile dalla sottoscrizione della procura chiaramente leggibile in calce al ricorso e dagli atti del processo nei quali era stato chiaramente indicato quali l’avviso di accertamento, il PVC e l’atto di appello dell’agenzia delle Entrate.
In base all’articolo 18 (comma 1) del decreto legislativo 546/1992 il ricorso deve contenere, tra l’altro, l’indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato. Il comma 4 poi prevede l’inammissibilità del ricorso soltanto se sia mancante, o assolutamente incerta, una serie di indicazioni tra le quali quella del legale rappresentante
Nella specie la difesa rilevava che non poteva ritenersi sussistente alcuna incertezza e di conseguenza il giudice di appello aveva sbagliato a dichiarare inammissibile l’impugnazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso evidenziando che la carenza nell’atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per l’individuazione del legale rappresentante del ricorrente inficia l’atto medesimo e ne determina l’inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo. Il giudice di merito quindi non deve limitarsi a dichiarare tale inammissibilità sulla base della mera carenza di questa indicazione personale e della mancata indicazione nel mandato della persona che lo ha conferito, ma deve indagare se tale carenza sia causa di incertezza assoluta ad esempio verificando se la firma del mandato sia leggibile o se il legale rappresentante sia identificabile per il tramite dei documenti di causa. Nella specie non avendo la Ctr svolto tale indagine ha violato il predetto principio.
Laura Ambrosi

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