CASSAZIONE: Mero rinvio, parcella al legale (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE
La Cassazione su un rilievo mosso da un avvocato avverso una sentenza di merito
Mero rinvio, parcella al legale
Lun.18 – Anche per le udienze c.d. di mero rinvio l’avvocato ha diritto al compenso: lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 5806/2016. Chiamati a intervenire sul ricorso mosso da un legale avverso la sentenza di merito nella quale non gli era stato liquidato alcun compenso per le udienze «qualificate come di mero rinvio», i giudici della II sezione civile hanno avuto modo di ricordare come i «diritti» siano sempre dovuti pure in simili ipotesi: «I diritti di procuratore», hanno infatti spiegato, «devono essere riconosciuti anche per le udienze di mero rinvio in quanto la “voce” n. 16 della tabella B) allegata al dm 31 ottobre 1985 (recante, quest’ultimo, l’approvazione della tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale, predisposta dal Consiglio nazionale forense con delibera del 28 giugno 1985, ndr), applicabile “ratione temporis”, attribuisce il diritto “per la partecipazione a ciascuna udienza”, senza operare la distinzione tra “udienze di trattazione” e “udienze di semplice rinvio”, contenuta nella tabella A) per gli onorari di avvocato». In sede di censura il professionista aveva lamentato soprattutto il fatto che in relazione a due udienze, una del 2007, l’altra del 2008, qualificate come «di mero rinvio», non gli era stato riconosciuto alcun compenso.
Di diverso avviso sono stati gli ermellini a parere dei quali nell’ordinanza gravata non solo era stata omessa la «dovuta distinzione fra onorari e diritti», ma vi era stato anche un errore di fondo in merito alla valutazione della natura dell’udienza del 2008 «ritenuta di mero rinvio», dal momento che in essa vi era stata la produzione di alcuni documenti: ergo, non poteva qualificarsi come tale e doveva essere liquidata sia relativamente ai diritti che agli onorari.
Riprendendo un «noto e consolidato principio» già espresso in due precedenti arresti giurisprudenziali (Cass. nn. 20147/2013 e 920/1994), hanno quindi accolto il ricorso; cassato l’ordinanza impugnata e rinviato gli atti al tribunale territorialmente competente in diversa composizione il quale sarà tenuto a decidere la controversia, attenendosi, con riguardo al solo motivo accolto, al principio innanzi richiamato. Adelaide Caravaglios

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