IL SOLE 24 ORE
Cassazione. Nelle società la clausola su quorum qualificati non può essere modificata con decisione ordinaria
Minoranze con tutela rafforzata
Per l’approvazione è sempre necessaria la maggioranza più alta prevista
Se in uno statuto sociale c’è una clausola che prevede, a tutela di una minoranza qualificata, un quorum decisionale “rinforzato” per l’assunzione di una data deliberazione assembleare (ad esempio il voto favorevole del 60 per cento del capitale sociale), quella clausola non può essere modificata, nel silenzio dello statuto, con il quorum decisionale “ordinario” previsto, in generale, per le deliberazioni di modifica dello statuto sociale (ad esempio, la maggioranza del capitale presente in assemblea). Infatti, anche se lo statuto non dice nulla di specifico sul quorum occorrente per la modifica della clausola contenente la previsione della maggioranza “rinforzata”, si deve ritenere che occorra la stessa maggioranza “rinforzata” per effettuare la modifica della clausola in questione.
È quanto ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 4967 del 14 marzo 2016: una sentenza assai importante perché interviene su una questione assai controversa, che non ha precedenti in sede di giudizio di legittimità.
Secondo la Suprema Corte, lo statuto deve essere interpretato secondo un criterio di buona fede, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti, «al fine di non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte». Alla luce di questo criterio «appare intrinsecamente contraddittorio», in presenza di una clausola statutaria finalizzata a garantire, con riferimento a determinate materie, un potere di interdizione a una minoranza determinata, contemporaneamente consentire alla maggioranza non qualificata di modificare liberamente la previsione che attribuisce alla minoranza tale potere.
In altre parole, secondo la Cassazione, una clausola che protegga la minoranza richiedendo una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie non può essere modificata da una maggioranza più limitata.
Come detto l’argomento, prima di questa sentenza, era fortemente controverso. La tesi opposta a quella accolta dalla Cassazione era del tribunale di Milano, 2 ottobre 1989, e del tribunale di Reggio Emilia, 2 dicembre 2005; e anche, nella letteratura professionale, dal Consiglio nazionale del Notariato in almeno tre occasioni (il Quesito d’impresa n. 174-2007, il Quesito d’impresa 209-2009 e lo Studio d’impresa n. 119-2011), nelle quali era stato affermato che la clausola con maggioranze “ultra qualificate” è da considerare norma eccezionale rispetto al principio delle maggioranze assembleari sancito dalla legge e, in quanto tale, non dovrebbe essere suscettibile di interpretazione estensiva o analogica per giustificare l’estensione della clausola. Pertanto, solo prevedendo la stessa maggioranza qualificata anche per le deliberazioni di modificazione della clausola che preveda i quorum rafforzati si sarebbe potuto, secondo questa tesi, impedire che la clausola recante la maggiorata rinforzata fosse modificata con una maggioranza semplice. Angelo Busani