IL SOLE 24 ORE
Infrazioni stradali. Anche se i rilevatori automatici sono come la videosorveglianza
Multa valida anche senza avviso
Resta valida la multa stradale comminata con un apparecchio automatico installato senza avvisare i passanti ai fini della privacy. Infatti, i controlli automatici sulle infrazioni ricadono sì nel regime degli impianti di videosorveglianza e quindi la loro presenza va comunicata al pubblico, ma questo non ha alcuna influenza ai fini del Codice della strada, che sono doversi da quelli della normativa sulla riservatezza. Questo è il principio affermato dalla Seconda sezione civile della Cassazione, nella sentenza 8415/2016, depositata ieri.
Una conclusione che pare di carattere generale, applicabile anche a infrazioni commesse oggi, mentre il fatto su cui hanno deciso i giudici risaliva al 2007. Cioè a prima che il Garante della privacy, con la delibera dell’8 aprile 2010, estendesse ai rilevatori di infrazioni stradali gli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall’articolo 13 del Dlgs 196/2003 per gli impianti di videosorveglianza (non necessariamente cartelli, ma anche pannelli a messaggio variabile, volantini, annunci radio eccetera). Finora, per i casi precedenti all’8 aprile 2010, la Cassazione aveva solo detto che non c’era bisogno di comunicazione.
Nella sentenza di ieri, la Corte dice che comunque la mancata comunicazione comporta solo una sanzione in base alle norme sulla privacy (articolo 161 del Dlgs 196/2003): sulle infrazioni stradali valgono il Codice della strada e la normativa collegata ad esso. Che, quando prevede obblighi di informazione, lo fa solo per influenzare i comportamenti di chi guida, non per tutelare la sua riservatezza. M.Cap.