ITALIA OGGI
Nei processi aiuto limitato a chi non parla italiano
L’imputato che non parla italiano ha diritto all’intervento gratuito dell’interprete per un solo colloquio con il difensore. Solo eccezionalmente il giudice potrà disporre ulteriori interventi dell’interprete. Lo sancisce l’art. 2, comma 1 del dlgs 129/2016, che modifica il dlgs 32/2014. In particolare il limite a una sola traduzione gratuita riguarda le attività elencate dall’art. 143, comma 1, secondo periodo, cpp, ossia le comunicazioni con il difensore prima dell’interrogatorio e la presentazione di richieste o memorie nel corso del procedimento. A tal riguardo l’ufficio del massimario della Cassazione (nota su «Prima lettura delle disposizioni integrative e correttive al decreto n. 32 del 2014 in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali» del 15/9/2016) ha chiarito come il vincolo a un solo intervento gratuito dell’interprete riguardi le diverse attività elencate dall’art. 143, comma 1 che possono cumularsi in un singolo procedimento. Sorge tuttavia, per la Corte, il problema dell’illegittima decisione di rigetto della richiesta di fruire di colloqui difensivi con assistenza linguistica gratuita. Tale decisione, che non pare impugnabile autonomamente, potrebbe costituire causa di nullità per inosservanza delle disposizioni su intervento e assistenza dell’imputato, inficiando la validità degli atti successivi. Mario Pellegrino