CASSAZIONE: Nei ricorsi anche nomi a metà (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

CASSAZIONE/ Per la Corte atto inammissibile solo se c’è ragione d’incertezza assoluta
Nei ricorsi anche nomi a metà
Basta che il rappresentante societario sia identificabile

La mancanza nel ricorso introduttivo delle indicazioni previste dall’art. 18 del dlgs 546/92 per l’individuazione del legale rappresentante della società ricorrente vizia il ricorso e ne produce l’inammissibilità solo quando sia ragione d’incertezza assoluta. La nullità non opera se si possa identificare il nominativo del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il mandato e la riferibilità a esso della firma in calce alla procura con sottoscrizione autenticata. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 5728 del 23/3/2016. Nel caso di specie l’avviso era stato impugnato dalla contribuente con ricorso dichiarato inammissibile dalla Ctp, in quanto non sottoscritto dal rappresentante legale della società e quindi non riferibile alla stessa, non essendone state indicate le generalità. La contribuente proponeva appello, sostenendo la sicura riferibilità del ricorso, come ricavabile da altri atti processuali. La Ctr rigettava l’appello, osservando che nel ricorso non risultavano in effetti esplicitate le generalità del legale rappresentante, neppure desumibili da altri atti processuali. Con ricorso per Cassazione, infine, la contribuente evidenziava che l’inammissibilità può essere applicata solo se l’elemento mancante nel ricorso non possa essere in alcun modo ricostruito attraverso gli altri atti disponibili nel processo. La ricorrente osservava poi che la firma del ricorso era sicuramente riferibile al rappresentante legale della società, come anche rilevabile dalla procura in calce al ricorso e autenticata dal difensore. Il motivo di censura, secondo la Corte, era fondato. Infatti, l’omessa indicazione del legale rappresentante non dà luogo a inammissibilità qualora la sua identità sia comunque ricavabile dall’enunciazione esplicita avvenuta in atti esterni, ovvero con difese depositate in corso di causa, oppure mediante l’intestazione del Pvc o dell’avviso, i quali, indicandolo con certezza, ne consentano l’identificazione. Nella specie non risultava che la Ctr avesse verificato se la firma nel ricorso potesse essere sicuramente riferibile al rappresentante legale e dunque la sentenza andava cassata con rinvio. Giovambattista Palumbo

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