CASSAZIONE: Nessun assorbimento tra reati (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

FRODI/ La sentenza della Corte di cassazione conferma l’ordinanza del tribunale
Nessun assorbimento tra reati
Bancarotta e sottrazione alle imposte restano distinti

Lun.7 – Nessun assorbimento tra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. È questo il principio affermato nella sentenza n. 3539 depositata lo scorso 27 gennaio con la quale la Sezione III della Cassazione penale ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Udine che aveva rigettato la richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni sottratti – secondo l’accusa – alla società fallita.
Come chiarito dalla Suprema Corte, dunque, un soggetto che con un’unica azione od omissione integri, contestualmente, le fattispecie di reato previste dall’art. 216, comma 1, n. 1, della legge fallimentare e dall’art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, è imputabile per concorso formale tra i due reati in continuazione tra loro, non ricorrendo tra le due disposizioni incriminatrici alcun concorso apparente.
La pronuncia si innesta nel solco interpretativo già tracciato nella sentenza n. 1843 del 10 novembre 2011 con la quale – in vigenza della «clausola di riserva salvo che il fatto costituisca reato più grave» contenuta nel previgente articolo 11 del dlgs n. 74 del 2000 – la Sezione V si era già espressa nel senso della piena configurabilità del concorso formale tra le due fattispecie delittuose.
Tale ricostruzione interpretativa, in buona sostanza, è stata preferita – in quanto più articolata e persuasiva – a quella resa nella sentenza n. 42156 del 16 novembre 2011 con la quale – alla luce del principio di specialità previsto dall’art. 15 del codice penale – la Sezione V era pervenuta a conclusioni diametralmente opposte escludendo «la configurabilità del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto». E ciò, senza necessità di provocare l’intervento delle Sezioni unite invocato da parte ricorrente.
Come chiarito pronuncia in commento, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa di parte ricorrente, le due norme incriminatrici non regolano la stessa materia: mentre il delitto di sottrazione fraudolenta, riguardando la materia fiscale, è preposto a sanzionare le condotte che pregiudicano l’interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, la bancarotta fraudolenta patrimoniale inerisce la materia fallimentare e, conseguentemente, mira a tutelare gli interessi del ceto creditorio di massa al soddisfacimento dei propri diritti.
Le due fattispecie astratte, inoltre, sono connotate da profonda diversità strutturale sia in relazione alla natura giuridica sia all’elemento soggettivo. Se da un lato, infatti, il reato fiscale di sottrazione fraudolenta ha natura giuridica di reato di pericolo e necessità del dolo specifico del soggetto agente, per quello fallimentare, avente natura giuridica di reato di danno, è sufficiente il dolo generico.
In conclusione, secondo la Corte, la diversità del bene giuridico protetto dalle due disposizioni renderebbe «la norma tributaria per così dire specialissima» impedendo «il suo assorbimento in quella fallimentare». Così, esclusa l’operatività della clausola di riserva contenuta nel previgente art. 11 proprio in considerazione della non coincidenza del bene giuridico tutelato, la Corte di cassazione ha dichiarato sussistente, nel caso esaminato, un’ipotesi di continuazione tra distinti illeciti penali. Sicchè, nonostante sia assodata la natura speciale di entrambe le disposizioni, in considerazione della diversità della materia e del bene giuridico tutelato, secondo la Corte le stesse integrerebbero un’ipotesi di c.d. specialità bilaterale. Stefano Loconte e Giancarlo Marzo

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