IL SOLE 24 ORE
Processo penale/1. La Cassazione torna su un tema controverso: «Istituto con regole civilistiche»
Nessun limite alla provvisionale
La parte civile può chiederla in appello anche senza aver impugnato
Milano. Nessun limite e nessuna preclusione alla richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva nel processo penale. La parte civile può chiederla in qualsiasi momento, anche nel corso del giudizio di appello per la prima volta, e anche se l’impugnazione è stata solo ad opera dell’imputato. In sostanza, da un punto di vista strettamente procedurale, nella richiesta penale di anticipazione dei danni civilistici non esiste un divieto di reformatio in peius, anche perchè si tratta pur sempre di un istituto civilistico che viaggia su un binario separato, e diversamente regolato, rispetto al processo penale.
La Terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza 35570/16 depositata ieri, torna su un tema che da anni divide la stessa giurisprudenza di legittimità, con una decisione che sposta ancora una volta la bilancia dalla parte a cui è stato riconosciuto il diritto al risarcimento.
Il processo da cui prendeva le mosse il ricorso di un sessantenne catanese era relativo a una violenza sessuale su minore, reato per il quale era stata inflitta una condanna a 5 anni e 8 mesi di carcere, oltre alle statuizioni civilistiche: queste ultime però erano state quantificate solo dalla Corte d’appello, davanti a cui erano state formulate per la prima volta dalle parti lese non impugnanti.
Da qui scaturiva uno dei motivi di ricorso dell’imputato, secondo cui i 60mila euro di provvisionale poi inflitti – in aggiunta alla conferma del carcere – rappresentavano nella sostanza una riforma peggiorativa del primo grado, non consentita dalle norme codicistiche.
La Terza penale, però, ha bocciato senza riserve questa prospettazione, consapevole peraltro che sul tema la stessa Corte presenta da anni due soluzioni alternative (tra le altre, la 13545/09 sposa proprio la tesi del divieto di reformatio in peius nel caso l’appellante sia solo l’imputato). Gli orientamenti più recenti, argomenta tuttavia l’estensore, sono dell’avviso contrario, secondo cui «quando è stata pronunciata in primo grado condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile, con la conseguenza che il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall’articolo 539, c. 2 del codice di procedura penale (Condanna generica ai danni e provvisionale, ndr) per il giudice di prime cure» (42684/15).
La Cassazione, per ulteriore chiarezza, esclude la questione provvisionale dal perimetro fisso di conoscibilità del giudice d’appello (l’articolo 597 del Codice di procedura penale) in quanto quello «fa riferimento alla pretesa punitiva dello Stato» mentre l’azione civile «ancorché inserita nel processo penale è pur sempre soggetta ai principi del processo civile».
Pertanto, in conformità con la sentenza 353/1994 della Consulta, non è consentito privare l’attore civilistico delle facoltà che gli spetterebbero solo perchè sta “anticipando” parte delle liquidazione nel processo penale, salve ovviamente le regole peculiari di quest’ultimo. La Terza chiosa pertanto che la domanda di provvisionale non può essere considerata «nuova» e come tale inammissibile essendo evidente la sua connessione rispetto al petitum principale, rispetto al quale ha una semplice funzione cautelare/anticipatoria.
Infine, e proprio per questo, la provvisionale ha carattere «discrezionale, meramente deliberativo» e non deve essere necessariamente motivata. Alessandro Galimberti