CASSAZIONE: Niente analitico-induttivo senza «pesare» le scritture (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Necessario anche utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti
Niente analitico-induttivo senza «pesare» le scritture

Sab. 8 – È illegittimo l’accertamento analitico-induttivo se l’ufficio prescinde integralmente dalle scritture contabili senza presunzioni gravi, precise e concordanti. In questa ipotesi, infatti, si tratta di rettifica induttivo pura, legittima solo in presenza di contabilità inattendibile. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 20132 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate rettificava a un contribuente il reddito di impresa dichiarato. In particolare, l’ufficio ricostruiva induttivamente i ricavi del 2004 facendo riferimento ai prezzi esposti in negozio nel 2007. Il contribuente lamentava l’infondatezza della pretesa anche alla luce del metodo induttivo illegittimamente utilizzato. A seguito della decisione della Ctr- di riforma parziale della sentenza di primo grado – che riteneva inadeguati gli elementi utilizzati per la ricostruzione induttiva, l’Agenzia ricorreva in Cassazione. Secondo l’ufficio, il giudice di appello aveva erroneamente applicato la norma poiché pur confermando la legittimità dell’accertamento induttivo, aveva attribuito rilievo alla mancata utilizzazione di tutti i dati contabili dichiarati dal contribuente. La Corte ha confermato la decisione di appello fornendo un interessante chiarimento sull’onere probatorio in tema di rettifiche induttive.
Innanzitutto i giudici di legittimità hanno rilevato che l’accertamento impugnato era condotto con metodo analitico extracontabile, (articolo 39, comma 1, lettera. d), ben diverso dall’accertamento induttivo puro. Il discrimine tra le due tipologie di controllo è legato alla parziale o assoluta inattendibilità dei dati delle scritture contabili. Nell’accertamento analitico extracontabile (detto anche analitico-induttivo) l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi dichiarati non è tale da dover prescindere dagli stessi. Ne consegue che l’ufficio può limitarsi a “integrare” il reddito utilizzando presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. Il metodo induttivo puro, invece, prevede che le omissioni o le false o inesatte indicazioni contabili siano tali da inficiare l’attendibilità e l’utilizzabilità delle stesse, con la conseguenza che l’amministrazione può determinare l’imponibile in base a elementi indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova, ossia privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nella specie, nonostante il riferimento all’accertamento analitico extracontabile, la ricostruzione era avvenuta su elementi che prescindevano dalle scritture. Ciò nonostante, l’ufficio non aveva motivato la possibile inattendibilità dei dati dichiarati dal contribuente. Tanto meno aveva giustificato la pretesa su presunzioni gravi, precise e concordanti. Laura Ambrosi

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