CASSAZIONE: Niente flagranza su input della vittima (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione a sezioni unite. Arresto giustificato solo se chi insegue ha avuto diretta percezione del fatto

Niente flagranza su input della vittima

Roma. Non è arresto in flagranza quello eseguito sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nell’immediatezza del fatto. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 39131, dirimono il contrasto sul tema, prendendo le distanze da prassi poliziesche e da pericolose estensioni del concetto di flagranza. Secondo l’indirizzo contrario a quello affermato nella sentenza di ieri, infatti, il concetto di flagranza o di quasi flagranza può essere applicato anche alle situazioni in cui a inseguire il reo non è chi ha direttamente assistito al crimine, ma l’arresto scatta sulla base di indicazioni della vittima o di altri, come risultato di un’indagine investigativa, per quanto rapida e condotta nell’immediatezza del fatto.
Una tesi non condivisibile precisa il Supremo collegio, pur considerando anche l’evoluzione che la nozione di inseguimento ha avuto nel tempo. Alla luce delle nuove tecnologie nella definizione di inseguimento possono rientrare una serie di azioni diverse da quelle descritte nel film «Guardie e Ladri» di Totò, dove il ladro scappa tallonato da un ansimante poliziotto. Ora l’inseguimento può essere messo in atto in molti modi: dal posto di blocco al controllo a distanza mediante i sistemi di controllo elettronico satellitare. Quello che però non può mancare perché l’arresto sia valido è la certezza o l’altissima probabilità che la persona arrestata sia la stessa che ha commesso il reato. Una consapevolezza che si acquisisce solo quando l’inseguito è stato colto sul fatto.

Per le Sezioni unite deve considerarsi superata anche la nozione di quasi flagranza, riservata a chi viene «sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». In tal caso precisa la Cassazione la persona inseguita non «si considera» in stato di quasi flagranza ma «è» in stato di flagranza. Diverso è il caso, come quello esaminato nell’ordinanza di rinvio, in cui la persona era stata arrestata sulla base di una segnalazione della vittima, che era stata accoltellata. L’uomo era stato raggiunto dai carabinieri, i quali avevano effettuato una perquisizione personale, del veicolo e dell’abitazione senza trovare il coltello o altre tracce del reato. Il gip, dopo l’interrogatorio e sentito il difensore, aveva deciso di non convalidare l’arresto, ritenendo insussistente il requisito della flagranza o della quasi flagranza.

Per le Sezioni unite si è trattato di una decisione corretta. La provvisoria privazione del diritto fondamentale alla libertà personale, su iniziativa della polizia giudiziaria e in assenza di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, rappresenta, infatti, un istituto del tutto eccezionale, connotato in tal senso dalla Costituzione (articolo 13 terzo comma). Le disposizioni della legge ordinaria e del Codice di rito che disciplinano l’arresto devono quindi essere interpretate in maniera stretta. La dilatazione della nozione di quasi flagranza fino a prescindere dall’essenziale relazione tra la percezione diretta del fatto e il successivo arresto, deborda – sottolineano i giudici – dall’ambito dell’interpretazione estensiva dell’articolo 382, comma 1 del codice di procedura penale.

Cedendo alla tentazione di progressivi slittamenti e assimilazioni tra l’ipotesi specifica dell’inseguimento, e quelle più generiche, e dunque differenti, delle ricerche o delle investigazioni tempestive si viola il tenore letterale della norma. Per il Supremo collegio non è dunque condivisibile l’orientamento contrario secondo il quale ciò che conta è che la polizia giudiziaria si attivi immediatamente dopo il delitto e inneschi una sequela ininterrotta di atti, dall’investigazione al materiale inseguimento, che, senza soluzione di continuità si concludano con l’arresto del reo. Una tesi che forse trova il favore dell’opinione pubblica perché risponde all’esigenza avvertita di assicurare la pronta reazione delle istituzioni ai reati più gravi, ma che non è praticabile dal punto di vista del diritto e delle garanzie costituzionali. Patrizia Maciocchi

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