ITALIA OGGI SETTE
Niente parcella a chi cela la complessità della causa
Dom.1 – Niente compenso all’avvocato che non ha provveduto a informare il proprio cliente della complessità della causa: lo ha chiarito il giudice unico del Tribunale di Verona (sez. III civile) nella sentenza n. 172/2016.
Chiamato dal legale a giudicare sulla domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, a titolo di compensi, per tutta una serie di attività difensive svolte negli anni 2007-2010, il magistrato ha ricordato come l’esigenza dell’attività informativa del professionista nella fase pre-contrattuale sia funzionale al conseguimento di un consapevole consenso informato da parte del cliente e trovi il proprio fondamento nei principi di cui agli artt. 1175-1176 c.c. (circa i doveri di buona fede e diligenza nell’adempimento delle obbligazioni assunte) ed ora, dopo il decreto «Cresci Italia» del 25 gennaio 2012, il n. 1/2012, anche nell’art. 9, comma 4, che prevede tra gli altri, pure gli obblighi informativi che il professionista deve osservare «prima del formale conferimento dell’incarico», quali quello di comunicare al proprio assistito il grado di complessità della causa e di fornirgli tutte le spiegazioni utili circa i potenziali oneri che potrebbersopraggiungere da quel momento (quello cioè della conclusione del contratto di prestazione d’opera professionale) fino all’esaurimento del proprio mandato.
«È opportuno peraltro chiarire», ha precisato, che «l’indagine su estensione e oggetto dell’attività informativa fornita dal professionista al cliente è superflua nel caso in cui quest’ultimo abbia conseguito, tramite l’opera del primo, un risultato favorevole»; ove, invece, il cliente non avesse raggiunto il risultato cui mirava attraverso l’opera del professionista ed attribuisca a costui la responsabilità dell’insuccesso «grava sul professionista l’onere di dimostrare i termini dell’accordo raggiunto con il cliente e il prodotto dell’attività consultiva svolta in favore dello stesso».
Nel caso di specie, però, l’attore non aveva provveduto a fornire documenti utili a dimostrare di aver adempiuto al suddetto obbligo informativo: la sua domanda è stata, quindi, rigettata ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio. Adelaide Caravaglios