IL SOLE 24 ORE
Cassazione. Il giudice non può dichiarare la non punibilità prevista dall’articolo 131-bis se le parti si oppongono
Niente tenuità se c’è il veto del Pm
Roma. Il giudice non può dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto se il Pubblico ministero si oppone. La Cassazione (sentenza 12305) accoglie il ricorso del Pm contro la scelta del Tribunale di applicare, l’articolo 131-bis, introdotto con il Dlgs 28/2015, malgrado il “veto” del Pm. Il tribunale aveva pronunciato la sentenza prima del dibattimento, come indicato dall’articolo 469 del codice di rito. Una scelta giustificata dal giudice di prima istanza da una lettura testuale della norma che, con il comma 1-bis prevede che la sentenza di non doversi procedere «è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile, ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa se compare». Il Tribunale, pur dando atto che l’uso della congiunzione “anche” conferma la necessità che al procedimento camerale partecipino imputato e Pm, aveva valorizzato l’essenza di qualunque espressa indicazione ad un loro potere di veto, previsto invece dal primo comma dello stesso articolo che regola gli altri casi di proscioglimento. Il legislatore avrebbe dunque inteso assicurare il contraddittorio ma non la possibilità di far scattare il semaforo rosso perché questo sarebbe in contraddizione con l’intento deflattivo della norma. Per il Tribunale il giudice, dopo aver sentito le parti, avrebbe una piena autonomia decisionale.
Inoltre se il Pm, dopo aver esercitato l’azione penale, non ha richiesto l’archiviazione è certo che non cambierà idea: consentirgli di opporsi alla pronuncia dibattimentale vorrebbe dire sottoporre l’applicazione della norma ad una condizione impossibile. Di parere diverso la Cassazione. La Suprema corte nega che il legislatore abbia voluto differenziare la procedura con l’inserimento del comma 1 bis all’articolo 469 originario. La congiunzione “anche” ha solo un valore aggiuntivo e salda i due commi. La sola differenza fra il proscioglimento predibattimentale nell’ipotesi di non punibilità per l’articolo 131-bis e gli altri casi sta nella circostanza che, nella prima ipotesi, é previsto l’eventuale ascolto della persona offesa. Di un intento diverso da parte del legislatore non c’è traccia neppure nei lavori preparatori, mentre – sottolinea la Cassazione – la relazione al Dlgs si limita a precisare che la modifica all’articolo 469 è stata fatta per consentire alla persona offesa di interloquire sul tema della tenuità al pari dell’imputato e del Pm. Per la Cassazione non è neppure scontato che il Pm si opponga alla definizione predibattimentale. Il comma 1 bis, non pone, infatti, il Pm in una posizione diversa da quella in cui verrebbe a trovarsi nelle circostanze previste dal primo comma della norma che giustificano la pronuncia predibattimentale. In ultimo, seguendo il ragionamento del Tribunale sarebbe necessario accomunare la posizione del Pm a quella dell’imputato sottraendo quindi anche a quest’ultimo il potere di opporsi alla speciale tenuità. La Cassazione ricorda al contrario che sia il Pm sia l’imputato possono essere interessati a un diverso esito del procedimento: quest’ultimo per essere prosciolto nel merito o con una formula più favorevole che eviti l’iscrizione nel casellario, mentre il Pm potrebbe tendere ad attuare il principio di proporzione e meritevolezza della sanzione penale. Patrizia Maciocchi