ITALIA OGGI SETTE
Niente termine breve per la sentenza via Pec
lun.11 – Nel caso in cui la cancelleria del giudice dovesse comunicare la sentenza per posta elettronica certificata, con l’invio del testo integrale del provvedimento, ai sensi dell’art. 45 disp. att. c.p.c., questa non sarà idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni.
Lo hanno affermato i giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 4727 dello scorso 10 marzo.
Secondo i giudici di piazza Cavour non vi sono dubbi sul fatto che la comunicazione del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite, ai sensi dell’art. 133, 2° comma, c.p.c., con biglietto ai loro difensori, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza stessa (si vedano a questo proposito: Cass. 2/2/2006, n. 2334, con specifico riferimento al ricorso per cassazione; altresì, Cass. (ord.) 17/9/2015, n. 18278, secondo cui la comunicazione della sentenza effettuata (anteriormente all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 133, 2° comma, c.p.c., novellato dal dlgs n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014) dalla cancelleria del giudice per posta elettronica certificata (Pec), con l’invio del testo integrale del provvedimento, ai sensi dell’art. 45 disp. att. c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni. Gli Ermellini hanno ritenuto tempestivo, nel caso di specie, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, confermativa della dichiarazione di fallimento del ricorrente, proposto nel rispetto del termine di trenta giorni dalla formale notificazione della sentenza a cura della cancelleria, ma non anche della sua comunicazione integrale a mezzo Pec.
Inoltre secondo i giudici della Cassazione è fuor di dubbio che l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, pronunciate ai sensi dell’art. 23 della legge 24/11/1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del dlgs 1/9/2011, n. 150 (era il caso di specie), ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (si veda anche Cass. sez. un. 10/2/2014, n. 2907). Maria Domanico