CASSAZIONE: Non c’è danno biologico se la morte è istantanea (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Circolazione. Le Sezioni unite correggono l’unico precedente contrario

Non c’è danno biologico se la morte è istantanea

Gli eredi sono tutelati dalla sanzione collegata al reato

 

 

 

MILANO. Nel caso di morte istantanea in un incidente stradale agli eredi non deve essere liquidato il danno biologico. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 15350/15, depositata ieri) intervengono per sanare un conflitto giurisprudenziale sorto «consapevolmente» lo scorso anno (sentenza 1361/14) quando una sezione ravvisò l’incoerenza sistematica di una morte «priva di conseguenze risarcitorie», fatto «non accettabile dalla coscienza sociale».
Il caso su cui ieri si sono pronunciate le Sezioni unite riguardava un tragico incidente stradale avvenuto in Piemonte e in cui un giovane automobilista (corresponsabile al 20% per eccesso di velocità) aveva perso la vita a causa di una manovra improvvisa di un altro veicolo che gli aveva tagliato la strada.
Nell’impatto, avvenuto a 103 km/h, l’uomo era deceduto istantaneamente.
Nei 90 anni di repertori precedenti, visto che il punto di riferimento è la decisione 3475 del 1925, non era mai stato messo in discussione il principio secondo cui il diritto risarcibile sia solo quello alla salute, poichè «pretendere che la tutela risarcitoria sia data “anche” al defunto (per il “bene vita”, e come tale poi trasmessa agli eredi, ndr) corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti». Obiezione immediata, stando al precedente contrario, sarebbe quindi di lasciare privi di tutela – risarcitoria – gli eredi, validando la sintesi «meglio uccidere che ferire»? Sul punto le Sezioni unite ricordano invece che per l’omicidio colposo è prevista la sanzione penale «la cui funzione peculiare è appunto quella di soddisfare esigenze punitive e di prevenzione generale della collettività, senza escludere il diritto ex articolo 185 ,2° comma del codice penale al risarcimento dei danni in favore dei soggetti direttamente lesi dal reato».

La sentenza “contraria “ del 2014 pecca, secondo l’estensore, anche sotto un altro profilo: «L’anticipazione del momento di nascita del credito risarcitorio al momento della lesione verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra il “bene salute” e il “bene vita” sulla quale concordano sia la prevalente dottrina che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità». In sostanza, si tratterebbe di una duplicazione formale di tutela a fini meramente risarcitori, come già argomentato.

Secondo la corte, ancora, «una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio» mentre «nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio sia acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo». Alessandro Galimberti

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