CASSAZIONE: Non sempre la sentenza può essere impugnata (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Non sempre la sentenza può essere impugnata
Lun.11 – Non sarà immediatamente impugnabile con ricorso per Cassazione la sentenza non definitiva pronunciata dalla Corte d’appello, nella quale il giudice si limiti a dichiarare ammissibile l’opposizione e a respingere l’eccezione di tardività. Lo hanno affermato i giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 7411 dello scorso 14 aprile. I giudici di piazza Cavour hanno enunciato il principio di diritto secondo cui non sarà immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza in oggetto, poiché si tratta di sentenza che ricade nel divieto, dettato dall’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni. Nel caso in esame la sentenza impugnata era stata pronunciata dalla Corte d’appello su un’opposizione di terzo revocatoria, ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., avverso una sentenza resa in grado di appello. L’impugnazione proposta era soggetta alla disciplina del ricorso per cassazione, essendo questo il mezzo di impugnabile esperibile avverso la sentenza pronunciata su opposizione di terzo contro una sentenza in grado di appello (Cass., Sez. XI, 27 maggio 1975, n. 2137). Si osservava, poi, come la sentenza impugnata fosse una sentenza non definitiva con cui veniva risolta esclusivamente una questione: quella relativa alla tempestività della proposta opposizione. La Corte d’appello non definiva, neppure parzialmente, il rapporto controverso. Pertanto secondo gli Ermellini la proposta di impugnazione ricadeva nel divieto, dettato dall’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 2 del dlgs 2 febbraio 2006, n. 40, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate. Le sentenze che non risultano essere suscettibili, ai sensi del novellato terzo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., di impugnazione immediata per cassazione sono quindi, secondo i giudici della Cassazione, quelle sentenze «meramente endoprocessuali che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva». Maria Domanico

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