IL SOLE 24 ORE
Cassazione. Nella ristorazione la prestazione non è assoggettata a imposta sui redditi e Iva
Non tassati i pasti ai dipendenti
La somministrazione di pasti ai dipendenti di un ristorante non costituisce un ricavo e non è assoggettabile a Iva, in quanto l’operazione deve essere assimilata alla somministrazione di pasti nelle mense aziendali. A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza n. 21290 depositata ieri che rivede un precedente orientamento in materia degli stessi giudici di legittimità.
I fatti
La pronuncia trae origine da un accertamento dell’agenzia delle Entrate che contestava maggiori ricavi e Iva a una società esercente l’attività di albergo con ristorazione. Secondo l’amministrazione era stata omessa la fatturazione dei pasti somministrati ai dipendenti che dovevano essere considerati alla stregua dell’autoconsumo e quantificati al prezzo minimo applicato. Da qui i maggiori importi contestati ottenuti moltiplicando il prezzo per il numero dei pasti consumati dal personale.
Mentre la Ctp accoglieva parzialmente il ricorso, i giudici di appello, ribaltando il verdetto di primo grado, confermavano la pretesa dell’ufficio. La società ricorreva così per Cassazione lamentando, tra l’altro, che la somministrazione di pasti ai fini delle imposte sui redditi non costituiva una remunerazione in natura, e, di conseguenza, il relativo controvalore non concorreva a formare la base imponibile. Inoltre anche le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonchè quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro erano escluse da tassazione. Ai fini Iva, veniva, invece, rilevato che queste somministrazioni costituiscono prestazioni di servizi e non cessioni di beni. Da considerare, poi, che le prestazioni gratuite oggetto dell’attività di impresa erano imponibili se il valore di ciascuna risultava superiore al tempo a 50.000 lire. Nella specie, le prestazioni erano di importo pari a circa 20.000 lire ma, in ogni caso, c’era di fatto un’assimilazione alle mense aziendali.
Il giudizio della Cassazione
La Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici hanno dato atto di un orientamento in seno alla Corte di legittimità secondo il quale in tema di Iva le somministrazioni di pasti ai soci, familiari e dipendenti dell’imprenditore, che svolge attività di ristorazione, non hanno per oggetto un “facere” tipico delle prestazioni ma una cessione gratuita di beni, imponibile ai fini del tributo indiretto. In sostanza, secondo questo orientamento la somministrazione di pasti non può essere esclusa da Iva in base all’ articolo 3, comma 2, n. 4 del Dpr 633/72 in quanto la norma si riferisce alle prestazioni di somministrazioni di alimenti e bevande non effettuate verso corrispettivi.
Tuttavia la sentenza ritiene di non aderire a questa interpretazione. Secondo i giudici occorre dare prevalenza alla normativa in materia di imposte sui redditi e alla relativa interpretazione della Corte secondo la quale i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa devono essere ricompresi nei ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Se, invece, si tratta di beni attribuiti ai dipendenti l’importo non concorre al reddito. Ai fini Iva occorre estendere questa distinzione con la conseguenza che pasti e bevande consumati dall’imprenditore o dai suoi familiari rientrano nell’autoconsumo e sono imponibili. La fruizione di pasti da parte dei dipendenti non può essere considerata autoconsumo e va trattata senza applicazione del tributo come le somministrazioni nelle mense aziendali che non costituiscono prestazioni di servizi Iva (articolo 3, comma 3, Dpr 633/72).
In conclusione la sentenza enuncia il principio di diritto secondo il quale la somministrazione di pasti ai dipendenti da parte del datore non costituisce ricavo ai fini delle imposte sui redditi e non è assoggettabile a Iva. Laura Ambrosi