IL SOLE 24 ORE
Cassazione. Condanna pecuniaria: il «prestito» per pagare i servizi è dumping tra colleghi
Notai, concorrenza sleale anticipare fondi ai clienti
Milano. La Seconda sezione civile della Corte di cassazione (sentenza 23886/16) ha reso definitiva la condanna pecuniaria a tre notai milanesi, incolpati per aver tenuto in deposito somme di denaro senza separazione contabile, e per aver offerto alla clientela anticipazioni in denaro per il pagamento dei servizi, danneggiando così la concorrenza fra notai.
La Corte ha respinto ieri il ricorso dei tre professionisti, che nei confronti della decisione dell’Appello di Milano – dove era stato impugnato il provvedimento del Collegio di disciplina – eccepivano in sostanza una falsa applicazione delle regole sull’ordinamento professionale.
I fatti oggetto dell’incolpazione – rivelati tra l’altro nell’esposto di un notaio già parte della associazione professionale – non erano in discussione.
I tre avevano di fatto utilizzato due conti bancari indistinti (rispetto a quelli dell’associazione professionale/studio) su cui venivano versate ingenti somme – da parte di Snam ed Eni Gas – destinate a essere girate a terzi per procedure di esproprio o di costituzione di servitù coattive, integrando così la violazione deontologica prevista dall’articolo 45 del codice di comportamento professionale.
Inoltre, secondo il Coredi, le anticipazioni di cassa, attingendo a quegli stessi conti, integravano anche una ipotesi di illecita concorrenza tra notai, perché tali esborsi di denaro «non rientrano nel normale esercizio dell’attività notarile».
I ricorsi dei tre incolpati erano pertanto incentrati sulla valutazione dell’insolito modus operandi, da cui peraltro uno dei tre si era dissociato producendo l’esposto al Collegio regionale di disciplina. Proprio quest’ultimo professionista sosteneva di essere stato incolpato sulla basi di una sorta di responsabilità oggettiva, essendosi inserito quasi “inconsapevolmente” su una prassi irrituale dei colleghi; tuttavia la sua firma su 347 atti di costituzione di servitù, con relativo utilizzo di uno dei conti bancari “confusi” , ha messo di fatto la sua difesa fuori gioco.
Quanto all’utilizzo del conto per anticipi e compensazioni – conto finito peraltro più volte in rosso per centinaia di migliaia di euro – la difesa era incentrata sul punto che i versamenti a copertura, più che un illecito anticipo di cassa, costituivano la mera condizione per «proseguire l’attività di rogazione degli atti».
Invece secondo la Cassazione, che ha ripreso in toto le motivazioni dell’Appello, «il ricorso al fido del conto notarile per far fronte alle esigenze dei clienti costituiva “trattamento privilegiato” prestato nei confronti della società cliente per fidelizzarla, cioè per indurla a chiedere prestazioni allo studio, disposto a onerose anticipazioni di cassa, piuttosto che rivolgersi ad altri professionisti». Alessandro Galimberti