IL SOLE 24 ORE
Cassazione. I confini della responsabilità
Notifica cartelle, l’onere della prova «pesa» sulle Entrate
Se il contribuente eccepisce l’omessa notifica di una cartella proponendo ricorso solo contro l’agenzia delle Entrate, quest’ultima è tenuta a chiamare in causa l’agente della riscossione affinché produca la documentazione probatoria richiesta. In difetto subisce i conseguenti esiti negativi del giudizio. È questa una delle interessanti indicazioni che emergono dalla lettura della sentenza n. 22729 della Corte di cassazione depositata ieri.
La controversia traeva origine dalla notifica a una contribuente di più avvisi di mora relativi a cartelle di pagamento emesse per la definitività di un accertamento.
I provvedimenti venivano impugnati contro l’agenzia delle Entrate, eccependo l’omessa notifica delle prodromiche cartelle. Il giudice di merito, sia in primo sia in secondo grado, confermava l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione in assenza di prove contrarie rispetto alla tesi della contribuente. Peraltro, il collegio di appello confermava anche la correttezza dell’impugnazione nei confronti dell’agenzia delle Entrate stante la sua legittimazione passiva. Avverso la decisione, l’Ufficio ricorreva in cassazione, lamentando che la Ctr non poteva riversare l’onere probatorio sull’agenzia, poiché la procedura notificatoria era a carico di Equitalia. I giudici di legittimità hanno precisato che in tema di riscossione attraverso cartella di pagamento, è facoltà del contribuente scegliere se eccepire vizi di notifica o di merito della pretesa. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non all’agente della riscossione. Quest’ultimo, peraltro, anche ove fosse l’unico destinatario dell’impugnazione, dovrebbe chiamare in giudizio il titolare del credito poiché in caso contrario è tenuto a rispondere dell’esito della lite.
Con riguardo all’onere probatorio, la Corte ha affermato che l’ente creditore può chiamare in causa il concessionario affinchè produca la documentazione probatoria necessaria, senza che ciò possa gravare sul contribuente.
La Cassazione, infine, ha dato atto della consapevolezza di tale incombenza da parte dell’ufficio in quanto previsto con dalla circolare 51/2008.
Questa ultima considerazione dei giudici è importante poiché pare richiamare l’attenzione degli uffici al rispetto delle proprie circolari. Sebbene, infatti, si tratti di mere interpretazioni non vincolanti né per il giudice né per il contribuente, è verosimile che quanto meno debbano considerarsi linee guida per gli uffici “operativi” dell’agenzia delle Entrate. In caso contrario, infatti, occorrerebbe interrogarsi sull’utilità di tali documenti. Laura Ambrosi