ITALIA OGGI
Persona in un altro appartamento
Notifica ko se al parente
È nulla la notifica della cartella di pagamento consegnata a un parente che, pur vivendo presso lo stesso numero civico, abita in un altro appartamento.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18202 del 15 settembre 2016, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato l’atto impositivo consegnato dall’ufficiale giudiziario alla cognata, anche vicina di casa.
Il Collegio di legittimità ha dunque ribaltato il verdetto della Ctr di Firenze spiegando che quando la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario, giusta il disposto dei commi primo e secondo dell’art. 139 c.p.c., va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l’atto va consegnato ivi, a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda. Per gli Ermellini da ciò deriva che il presupposto per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l’atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla. Infatti la notificazione dell’atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell’art. 139, secondo coma, c.p.c., solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare. Debora Alberici