CASSAZIONE: Notifiche irregolari sanabili (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Lo hanno affermato i giudici della Cassazione in base a principi ormai consolidati
Notifiche irregolari sanabili
Basta la consegna in luogo collegato a quello corretto

lun.11 – Sebbene la notifica del decreto ingiuntivo non sia avvenuta nel luogo corretto, ma in un luogo comunque «collegato», l’irregolarità sarà sanabile. Lo hanno affermato i giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 5896 dello scorso 24 marzo. Nel caso sottoposto all’attenzione della suprema corte, secondo la parte ricorrente visto che la notifica sarebbe stata effettuata in luogo del tutto privo di collegamento con quello stabilito, in violazione dell’art. 145 c.p.c., nonché degli artt. 479 e 617 c.p.c., sarebbe nulla. Mentre secondo i giudici di piazza Cavour deve applicarsi il principio ormai consolidato anche da un punto di vista giurisprudenziale della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. (si vedano ad esempio, tra le altre, Cass., sez. 3, sentenza n. 12084 del 10 novembre 1992: «L’opposizione a precetto comporta la sanatoria della nullità della notifica del precetto perché fornisce la prova che questa ha raggiunto il suo scopo»; confermata successivamente da sez. 3, sentenza n. 3072 del 23 marzo 1998; sez. 3, Sentenza n. 6706 del 15 maggio 2001). Gli Ermellini hanno altresì evidenziato nella sentenza in commento che l’erronea qualificazione non incide peraltro sull’ammissibilità del gravame, in virtù del principio dell’apparenza, secondo il quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall’esattezza di essa (ex multis, cfr.: Cass., sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 2 marzo 2012; sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11 gennaio 2012; Sez. 2, sentenza n. 3712 del 15 febbraio 2011; sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21 dicembre 2009). Maria Domanico

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