ITALIA OGGI
Le Sezioni unite penali della Cassazione: ok dal 1° ottobre 2012
Notifiche via Pec a gogò
Validi gli invii a non imputati e/o indagati
Salve le notifiche via Pec alla torinese nel settore penale. Anche dopo il decreto sviluppo bis sono perfettamente valide le comunicazioni inviate da Tribunale e Procura della Repubblica di Torino via posta elettronica certificata a persone diverse da imputati e indagati, e dunque in primis ai difensori. Il tutto a partire dal 1° ottobre 2012, vale a dire dalla data indicata dal decreto ministeriale di autorizzazione. Lo stabiliscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza 32243/15, pubblicata il 22 luglio.
Strumento idoneo
Le notifiche via Pec affondano le radici nel decreto legge 112/08, ma la macchina organizzativa a lungo non è pronta. I primi e soli uffici a risultare in possesso dei requisiti di funzionalità sono il Tribunale e la Procura torinesi che vengono autorizzati a procedere dal dm del 12 settembre 2012. Ma pochi giorni dopo è emanato il decreto legge 179/12, con il nuovo testo normativo che appare sostanzialmente «sovrapponibile» a quello preesistente. E in base a un’interpretazione strettamente letterale delle norme è stato affermato che prima del 15 dicembre 2014, in assenza di un provvedimento espresso, non era possibile effettuare notifiche con l’e-mail dal bollino blu. In realtà l’incombente via Pec nei confronti del difensore e di tutti soggetti diversi dall’indagato/imputato trova fondamento nell’articolo 148 comma 2 bis Cpp, che è stato introdotto nel 2001. E ciò perché in particolare le comunicazioni all’avvocato possono essere effettuate con ogni strumento idoneo fin dall’avvento della legge 438/01. Ricorso respinto, dunque. Dario Ferrara