IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. Le Sezioni unite sul ricorso in Cassazione: la costituzione del contribuente sana il vizio
Nulla la notifica al difensore del primo grado
È nulla e non inesistente la notificazione del ricorso in Cassazione effettuata presso il difensore domiciliatario del contribuente in primo grado invece che presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale era stato eletto domicilio per tale grado. La conseguenza è che la costituzione del contribuente sana tale tipo di vizio. A chiarirlo sono state le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 14916/2016 depositata ieri. In primo luogo le Sezioni unite hanno chiarito il rapporto tra norma generale (articolo 330 del Codice di procedura civile) e norma speciale (articolo 17 del Dlgs 546/1992) e hanno per questo motivo ritenuta non valida la notifica effettuata presso il difensore domiciliatario del contribuente in primo grado invece che presso il nuovo procuratore costituito nel giudizio di appello e presso il quale il contribuente aveva eletto domicilio per il secondo grado. Dopo di che le Sezioni unite hanno valutato il peso specifico di tale invalidità: ossia se tale vizio integri l’inesistenza giuridica o la nullità sanabile della notificazione. E così hanno affermato che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva deli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità. Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita, invece, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi all’individuazione di tale luogo, anche quando qualora esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepirne la nullità) o a seguito della rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla parte stessa o su ordine del giudice. Francesco Falcone