CASSAZIONE: Nullo il sequestro per evasione Irap (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Penale tributario. È irrilevante l’eventuale omessa dichiarazione – Inesistente il profitto del reato
Nullo il sequestro per evasione Irap
La misura cautelare deve essere cancellata oppure rivista al ribasso

Milano. Evadere l’Irap non è reato. Di conseguenza il sequestro preventivo va annullato oppure rideterminato al ribasso in caso di contestazione “mista”. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 12810 della Terza sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha così disposto l’annullamento (senza rinvio) dell’ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva respinto l’impugnazione del sequestro preventivo disposto dal Gip per il reato di omessa dichiarazione. A venire contestata dall’accusa era la mancata presentazione delle dichiarazioni sia Irap sia Ires sia Iva per 3 annualità. Nell’importo complessivo soggetto alla misura cautelare finalizzata alla confisca era stato anche contabilizzato un importo relativo, per ciascun anno, all’imposta regionale sulle attività produttive. Il ricorso da parte della difesa del rappresentante legale si era concentrato sul fatto che nel perimetro del profitto del reato non poteva essere annoverata anche l’evasione Irap.
La Corte di cassazione accoglie l’impugnazione cancellando il sequestro per i 60mila euro complessivi a titolo di Irap. E lo fa sottolineando, come premessa, che sequestro e confisca per equivalente non possono avere per oggetto beni in valore superiore a quello che è il profitto del reato «nel senso cioè che il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all’importo del credito garantito».
Il tribunale del riesame, allora, nel quantificare il profitto del reato di omessa dichiarazione, ha per errore tenuto conto anche dell’(asserito) mancato pagamento dell’Irap sui redditi relativi alle 3 annualità sotto la lente penale. La legge infatti non attribuisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’Imposta regionale sulle attività produttive, dal momento che non si tratta di un’imposta in senso tecnico. Così, le dichiarazioni che, più correttamente, rientrano nell’area presidiata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sono unicamente le dichiarazioni dei redditi e quelle annuali Iva.
Una conferma di questa linea interpretativa si trova anche nella circolare del ministero delle Finanze n. 154/E del 4 agosto 2000, che spiega l’esclusione della dichiarazione Irap con la natura reale dell’imposta che, per questa ragione, non si considera incida sul reddito. Il reato di omessa dichiarazione è invece posto a tutela del bene giuridico patrimoniale dell’incasso del tributo da parte dell’Erario ed è alla mancata percezione dell’imposta (sui redditi e Iva), derivante dall’omessa presentazione di “una delle dichiarazioni relative a dette imposte” che deve farsi riferimento per l’individuazione del profitto del reato, quando sia stata superata la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice».
Di conseguenza l’irrilevanza penale della condotta trascina con sè anche la necessità di rideterminare, abbassandola, la misura cautelare che era stata presa per un’omissione che comprendeva una pluralità di tributi, in arte compresi nel perimetro di rilevanza penale e in parte, invece, esclusi. La Cassazione procede allora in maniera diretta alla rideterminazione del sequestro, “amputando” l’originario importo dei circa 60mila euro che erano stati compresi nel profitto del reato in quanto ascrivibili all’Irap.
Giovanni Negri

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