CASSAZIONE: Ok l’accertamento prima di 60 giorni (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Ok l’accertamento prima di 60 giorni

Valido l’accertamento emesso prima di sessanta giorni dall’acquisizione, da parte dell’ufficio delle Entrate, di documenti e dati bancari. Le garanzie sancite dall’articolo 12 dello Statuto del contribuente si applicano, infatti, solo in caso di ispezioni o accessi presso la sede del cittadino.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 11665 del 7 giugno 2016, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Il Supremo collegio ha infatti ribadito che differentemente dal diritto dell’unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi «non armonizzati», l’obbligo dell’Amministrazione di adottare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, s’intende esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte del fisco comporta l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Debora Alberici

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile