IL SOLE 24 ORE
Depenalizzazione. Per il superamento della soglia dei 10.000 euro contano anche le condotte già estinte
Omesse ritenute, pesa la prescrizione
Altre violazioni dopo la prima non costituiscono un nuovo reato
Milano. La Cassazione fornisce una bussola per orientarsi nella nuova versione dell’omesso versamento delle ritenute. Post depenalizzazione. E lo fa chiarendo che il decreto n. 8 del 2016 (in vigore dal 16 gennaio), che ha introdotto l’assenza di rilevanza penale per gli omessi versamenti al di sotto dei 10mila euro all’anno, sostituendo la sanzione penale con una amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, non ha fatto debuttare una nuova figura di reato. La prescrizione va ancora calcolata secondo le vecchie regole e vale comunque per il superamento della soglia; l’aspetto penale torna a farsi valere una volta superata la soglia, senza però che ulteriori sforamenti dopo il primo vengano a configurare ulteriori reati.
La Cassazione, con la sentenza n. 37232 della Terza sezione penale, affronta il tema depenalizzazione “a rovescio”, puntando l’attenzione soprattutto su quello che ancora resta reato. Sottolinea così innanzitutto come il decreto di inizio anno configuri il superamento della soglia, strettamente collegato al periodo temporale dell’anno, come vero e proprio «elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l’altro, il momento consumativo dello stesso» . In altre parole, il reato si perfeziona nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a partire dal mese di gennaio dell’anno considerato, supera l’importo dei 10.000 euro. Senza però che nuove e successive omissioni aprano un nuovo periodo e dare luogo in caso di un secondo superamento a un nuovo reato.
Si tratta cioè di una fattispecie, puntualizza la Corte, che, come avviene per esempio ner la corruzione o l’usura, si caratterizza per una progressione criminosa per cui, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno realizzano diverse forme di esecuzione di un reato unitario a consumazione prolungata.
Quando si consuma però il reato? In maniera diversa rispetto al passato, avverte la sentenza. Prima il reato corrispondeva ad ogni omesso versamento mensile; adesso sono introdotte tre alternative: «con il superamento, a partire dal mese di gennaio dell’importo di 10.000 euro ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo».
La struttura del nuovo reato poi impone di tenere conto, per il superamento della soglia, di tute le omissioni verificatesi nel corso dell’anno e anche di quelle estinte per prescrizione, «del resto, la mera declaratoria di estinzione del reato per ragioni connesse al decorso del tempo non può significare elisione della materiale sussistenza del fatto di omesso versamento».
Per i fatti precedenti, se l’omissione non ha superato il limite scatta la depenalizzazione come norma sicuramente più favorevole, mentre, se il tetto è stato superato, il giudice dovrà effettuare un confronto tra vecchia e nuova norma, con riferimento al momento di consumazione del reato, determinante per il maturare della prescrizione. Giovanni Negri