IL SOLE 24 ORE
Diritto dell’economia. Nessun dubbio sulla rilevanza penale della mancata indicazione nel documento di crediti e debiti
Omissioni, falso in bilancio ampio
Ma per le comunicazioni «atipiche» la riforma del 2015 esclude il reato
Milano. Non ci sono dubbi. La mancata esposizion e nel bilancio di poste attive e passive effettivamente esistenti nel patrimonio della società è sanzionato anche sulla base del nuovo falso in bilancio. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 20256 della Quinta sezione penale depositata ieri.
La sentenza prende in esame i nuovi articoli 2621 e 2622 del Codice civile in vigore da poco meno di un anno. E lo fa, prendendo atto, per la prima volta, della pronuncia delle Sezioni unite, della quale ancora mancano le motivazioni, con la quale è stata confermata la rilevanza penale del falso qualitativo, risolvendo in questo modo lo spinoso tema delle valutazioni che aveva visto dividersi la stessa Cassazione.
Si tratta però di un aspetto che non viene approfondito più di tanto, perchè il giudizio della Cassazione si concentra su un altro aspetto, meno controverso: l’omissione, secondo l’accusa, di una serie di dati relativi a crediti e debiti della società (una srl attiva nel settore dell’edilizia) nei bilanci relativi a due annualità. Così, la Corte avverte che questa fattispecie è sicuramente riconducibile allo schema della nuova incriminazione, anche se si dovesse propendere per un’interpretazione restrittiva della nozione di fatti materiali. Nozione quest’ultima che, proprio con riferimento alla fattispecie omissiva, ha sostituito quella di «informazioni».
Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 2622, puntualizza la sentenza, introdotta dalla legge n. 69 del 2015, si pone, quanto alla condotta di mancata esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti nel patrimonio sociale, in rapporto di continuità normativa con la fattispecie precedente, determinando in questo modo una successione di leggi penali nel tempo.
La Cassazione per arrivare a questa conclusione mette a confronto la vecchia versione del Codice civile con la nuova, con alcuni passaggi di indubbio interesse. Tra questi, quello sulla tipizzazione delle comunicazioni sociali rilevanti, individuate nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni dirette ai soci e al pubblico previste dalla legge. Apparentemente anche in questo caso si può individuare una linea di continuità tra le diverse fattispecie. Tuttavia, mette in evidenza la Corte, l’ultimo inciso è stato spostato in fondo all’elenco rispetto alla formulazione precedente: un segno dell’intenzione «di fugare eventuali residui dubbi circa il fatto che la specificazione riguardi non solo le comunicazioni, ma altresì le relazioni».
A essere confermata è pertanto l’irrilevanza penale delle condotte che riguardano «comunicazioni “atipiche”, comunicazioni interorganiche e quelle dirette ad un unico destinatario, sia esso un soggetto privato o pubblico, le quali, sussistendone le condizioni, possono configurare, a seconda dei casi, i reati di truffa ovvero quelli previsti dagli articoli 2625, 2637 e 2638 del Codice civile o ancora quello di cui all’articolo 185 Tuif».
Quanto ai potenziali autori del reato, questi restano identificati negli amministratori, nei direttori generali, nei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori. Rafforzata poi l’idoneità ingannatoria della falsa comunicazione rafforzandone il profilo di concretezza del pericolo. Giovanni Negri