CASSAZIONE: Pagare prima della sentenza cancella il reato (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. La decisione dei giudici riguarda le liti per omesso versamento dell’Iva e delle ritenute e per le indebite compensazioni
Pagare prima della sentenza cancella il reato

I contribuenti che hanno procedimenti in corso al 22 ottobre 2015 per i reati di omesso versamento dell’Iva, delle ritenute e indebite compensazioni possono avvalersi della causa di non punibilità mediante il pagamento integrale dell’imposta fino al momento in cui la sentenza non sia divenuta definitiva e non sino all’apertura del dibattimento.
A fornire questa interpretazione è la Cassazione con la sentenza 40314. La vicenda trae origine da un procedimento penale nei confronti di un imprenditore che aveva omesso di versare l’Iva entro il termine previsto per circa 400mila euro (importo ben superiore alla soglia di punibilità).
A seguito della condanna in appello ricorreva per cassazione e, nelle more dell’udienza concludeva il pagamento rateale all’agente della riscossione dell’Iva al tempo non versata.
Con memoria rappresentava così ai giudici di legittimità di aver estinto l’intero pagamento dell’imposta in contestazione. Chiedeva quindi, aldilà dei motivi di ricorso, l’annullamento della sentenza di condanna anche per la sussistenza della nuova causa di non punibilità introdotta dal Dlgs 158/2015 relativa all’estinzione del debito tributario.
Infatti, secondo le nuove previsioni inserite dal Dlgs 158/2015 nell’articolo 13 Dlgs 74/2000, a decorrere dal 22 ottobre 2015, i reati di omesso versamento Iva e delle ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti, non sono più punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso.
Qualora, poi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di rateizzazione, è dato un termine di 3 mesi per il pagamento del residuo e il giudice ha comunque la facoltà di concedere una proroga di ulteriori 3 mesi. In passato, invece, l’integrale pagamento del debito tributario, sempre prima dell’apertura del dibattimento, costituiva una causa attenuante della pena (riduzione fino a un terzo).
Non vi era dubbio sull’applicazione retroattiva della nuova norma, essendo più favorevole per il reo, tuttavia, da più parti, era stato evidenziato che la fruizione della non punibilità fosse comunque subordinata al rispetto delle regole previste anche per i fatti commessi in precedenza e quindi al pagamento estintivo prima dell’aperura del dibattimento.
Ora, invece, la Corte ha rilevato che pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva, la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia attribuita alla nuova fattispecie, rispetto alla precedente (attenuante), implica nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del Dlgs 158/2015 (22 ottobre 2015), la necessità di una pianificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione procedimentale.
Ne consegue che per tali procedimenti assume la medesima efficacia estintiva il pagamento eseguito dopo l’apertura del dibattimento purché prima del giudicato. Ciò anche in applicazione del principio di uguaglianza che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali.
A nulla rileva, poi, che in passato era prevista la medesima tempistica in quanto riferita a una causa attenuante non avente, come ora, efficacia estintiva del reato.
L’interpretazione della Cassazione è importante perché può consentire la non punibilità per i procedimenti in corso al 22 ottobre 2015 per omesso versamento Iva, ritenute o indebita compensazione, se venga pagato – fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva – l’imposta non versata con sanzioni e interessi. Laura Ambrosi

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