ITALIA OGGI SETTE
AVVOCATI/ Per la Cassazione è sufficiente descrivere in modo succinto le prestazioni
Parcelle, non serve nota spese
Per dimostrare che il compenso è al di sotto dei minimi
Nel caso in cui a un avvocato vengano liquidati compensi al di sotto dei minimi, per verificare tale violazione in appello non sarà necessario produrre la nota spese. Lo hanno stabilito i giudici della sesta-2 sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14342 dello scorso 13 luglio.
Nel processo di appello del caso sottoposto all’attenzione dei giudici di piazza Cavour, il giudice si era espresso in questi termini: «la parte appellante non produce alcuna nota spese e non specifica le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in onore (…) tale difetto vale a giustificare la statuizione di inammissibilità dell’appello, in ragione della inidoneità delle censure a consentire, comunque, la rideterminazione dei compensi professionali». Gli Ermellini hanno, quindi, osservato come dal punto di vista sostanziale l’avvocato che si era rivolto alla Cassazione si era doluto con l’appello dell’evidente inadeguatezza della liquidazione delle spese operata dal primo giudice, effettuata globalmente e palesemente al di sotto dei minimi tariffari applicabili.
Pertanto, a parere dei giudici della suprema corte, dall’evidenza di tali doglianze sarebbe stato possibile consentire all’appellante di «prospettare le censure in termini sintetici, senza ulteriormente dettagliare le attività svolte, avendo sufficientemente descritto nello svolgimento del processo (risultante comunque dagli atti), le attività che necessariamente erano state espletate per giungere alla pronuncia della sentenza di primo grado».
Inoltre, nel caso di specie, tutte le indicazioni necessarie per individuare il valore della causa erano state fornite dall’avvocato in sede di appello, ed era apparso chiaro come la selezione della tariffa professionale applicabile (e dei relativi importi quanto meno nella loro misura minima) fosse attuabile in modo del tutto agevole attraverso il tipo di controversia e le date di inizio e di fine del giudizio. Né, secondo i giudici della Cassazione, era necessario depositare una nota spese, che avrebbe invece imposto al giudice di operare l’ulteriore analitico esame di tutte le voci esposte. Pertanto, gli Ermellini hanno concluso osservando che il giudice d’appello, a fronte di censure che in sintesi indicavano la liquidazione effettuata al di sotto dei minimi e in modo largamente insufficiente, avrebbe dovuto verificare se, applicando i minimi inderogabili alle attività necessariamente svolte per l’espletamento della causa, sussistesse o meno la violazione indicata. Qualora la verifica avesse dato esito positivo (in pratica la violazione dei minimi inderogabili) e in assenza di notula lo stesso giudici di appello avrebbe poi dovuto procedere ad una liquidazione secondo tariffa e con riguardo alle attività effettivamente e necessariamente svolte con esclusione di tutte le altre non documentate. Angelo Costa