IL SOLE 24 ORE
Sanzioni. Per i reati tributari dove è prevista la determinazione di un limite minimo e di uno massimo
Pena accessoria pari alla principale
Anche le sanzioni accessorie previste per i reati tributari devono essere parametrate, quanto a durata, alla pena principale inflitta. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 29397 della Terza sezione penale, depositata ieri. La pronuncia ha così accolto il ricorso presentato dalla difesa per contestare la durata delle misure accessorie abbinate alla condanna per omessa dichiarazione: in particolare oggetto di impugnazione era l’assenza di motivazione della decisione della Corte d’appello con la quale era stata determinata una durata superiore al minimo.
La Cassazione ricorda innanzitutto che l’articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede un minimo e un massimo per le principali misure che accompagnano la condanna per reato tributario: da 6 mesi a 3 anni per l’interdizione dalla direzione societaria, da 1 anno a 3 per l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria. Un meccanismo che finisce sotto la lente della Cassazione, chiamata, di base, a dare una risposta alla domanda sulla riconducibilità della disciplina delle pene accessorie temporanee nella sfera applicativa dell’articolo 37 del Codice penale. In altri termini la Cassazione era sollecitata a chiarire se nella nozione di pena accessoria di durata non espressamente determinata rientrano le ipotesi in cui la pena accessoria è disciplinata attraverso l’istituzione di un minimo e di un massimo.
Per la Cassazione la risposta deve essere positiva. Tanto più alla luce del verdetto delle Sezioni unite che hanno stabilito, nel 2014, come la previsione di un limite minimo e di uno massimo per una categoria di pene accessorie le fa rientrare tra quelle per le quali la legge esclude una durata determinata. Con la conseguenza che non potranno essere inflitte per un periodo superiore a quello stabilito per la condanna principale.
Per quanto riguarda proprio l’ambito delle pene accessorie previste per i reati tributari in realtà era presente anche un altro, opposto, orientamento in base al quale i limiti massimo e minimo assolvevano al requisito della pena di durata espressamente determinata dalla legge. Stava semmai al giudice stabilire la concreta durata rimanendo sempre all’interno della “forchetta”.
La Cassazione ha però scelto l’altro orientamento e, messa davanti al caso di una pena accessoria determinata in 1 anno e di una principale di 8 mesi, ha proceduto d’ufficio a una rideterminazione. La pena accessoria cioè è stata allineata nella durata a quella principale, fissandola anch’essa a 8 mesi.
La sentenza, in materia di prescrizione, ricorda anche che l’autorità di cosa giudicata può formarsi su singoli capi della sentenza. Nel caso esaminato, a essersi stabilizzato è il verdetto di colpevolezza dell’imputato di omessa dichiarazione (il capo non è stato oggetto di impugnazione da parte della difesa) mentre il Procuratore generale aveva impugnato il punto delle sanzioni accessorie lamentando l’omessa pronuncia su una di queste. Giovanni Negri