IL SOLE 24 ORE
Sezioni Unite. Risolto il conflitto sugli effetti della riforma
Pena più alta per il recidivo anche se vincono le attenuanti
Milano. Aumento di pena per il recidivo anche se la “reiterazione a delinquere” sia stata neutralizzata da un’attenuante. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione – sentenza 31669/16 depositata ieri – chiudono il cerchio sugli effetti sanzionatori della riforma del 2005 (legge 251) sulla recidiva.
La questione posta dal procuratore generale della Corte d’appello di Brescia riguardava il trattamento sanzionatorio di un imputato di vari reati in concorso e in continuazione, a cui i giudici di merito avevano riconosciuto l’equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva reiterata.
La vicenda, in sostanza, riguarda l’accezione della definizione «applicata» relativa alla recidiva contenuta nel codice di procedura all’articolo 81 c.4: «Se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». Per il tribunale di Bergamo, di fatto, il giudizio di equivalenza delle circostanze avrebbe “spento” la previsione sanzionatoria prevista dalla riforma del 2005 («Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi») disinnescando così l’aggravio della condanna. Le Sezioni Unite però, con l’occasione, estendono gli effetti di vari precedenti alla recidiva nel reato continuato, secondo cui «applicare» la recidiva significa «apprezzarla funzionalmente» considerandone gli effetti. Nel giudizio di bilanciamento, scrive la Corte, il giudice fa esattamente questa operazione, “pesando” da un lato le attenuanti e dall’altro le aggravanti/recidive: così facendo, argomenta il relatore, il giudice sta «applicando» la recidiva, anche se questa risulta poi soccombente (o equivalente) con le attenuanti generiche o a effetto speciale. Ma ciò non esclude pertanto, a norma dell’articolo 81.4, gli effetti sull’aumento di pena, che devono comunque entrare nel computo finale della sentenza. A.Gal.