CASSAZIONE: Persona offesa senza assistenza (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

REATI/ Tribunali privi di sportello
Persona offesa senza assistenza

Mar.29 – Nei tribunali italiani manca lo sportello unico di assistenza della persona offesa
Nonostante lo raccomandi la direttiva europea 2012/29/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita dal decreto legislativo 212/2015.
A sottolinearlo è l’Ufficio del Massimario, servizio penale, della Corte di cassazione, che nella relazione n. III/02/2016 del 2 febbraio 2016 illustra le novità del decreto legislativo. Sportello Unico. Il profilo, da sottolineare per primo, riguarda lo sviluppo di «punti unici di accesso» o «sportelli unici», dedicati ai bisogni delle vittime di reato o analoghi servizi di assistenza privati. Tutto ciò è caldeggiato dalla direttiva 2012/29, ma, constata la Cassazione, attualmente non esistono uffici o strutture di sostegno all’iniziativa legale della persona offesa istituzionalizzate. La ragione è presto detta: non ci sono soldi a sufficienza per organizzare lo «sportello delle vittime».
Informazioni. Alla persona offesa la direttiva impone di dare tutta una serie di informazioni. Il nuovo articolo 90-bis del codice di procedura penale elenca tutte le notizie da mettere a disposizione, alcune già presenti nel codice, altre nuove.
Si va dalle prerogative processuali (come partecipare alle indagini e ai dibattimenti) ai diritti fruibili anche in caso di proscioglimento dell’imputato, fino alle strutture sanitarie presenti sul territorio, le case famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio.
Convivente. Il nuovo comma 3 dell’articolo 90 del codice di procedura penale prevede che in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti della stessa sono esercitabili anche dalla persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente. Nota la Cassazione che, così, si riconosce valore giuridico a una situazione di fatto: sarà compito del giudice valutare, caso per caso, quando ricorrono i presupposti, che non escludono a priori anche legali affettivi omosessuali.
Minore età. In caso di dubbio sulla minore età della persona offesa, il decreto obbliga il giudice a disporre la perizia; se permane l’incertezza, la minore età è presunta. La Cassazione aggiunge che la presunzione della minore età si applicherà solo a protezione della parte offesa; mente è escluso che per effetto della presunzione si possa aggravare la posizione dell’imputato.
Interprete. Il giudice e il pubblico ministero o la polizia giudiziaria devono nominare interpreti e traduttori per permettere alla persona offesa di partecipare alle indagini e al processo.
Il decreto consente che l’assistenza dell’interprete possa essere assicurata anche mediante l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza: così si può fruire più facilmente e con minori costi dell’assistenza linguistica senza che l’interprete, specie se di una lingua o un dialetto rari, si debba spostare frequentemente sul territorio.
Il decreto sancisce la gratuità per la parte offesa dell’assistenza dell’interprete e del traduttore. Tuttavia, aggiunge la relazione, si deve chiedere al condannato il rimborso dei costi. Antonio Ciccia Messina

Foto del profilo di Andrea Gentile

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