CASSAZIONE: Piano concordatario, attestatore autonomo su dati e fattibilità (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Fallimenti. Si consolida l’orientamento della Cassazione
Piano concordatario, attestatore autonomo su dati e fattibilità

L’attestatore è tenuto nello svolgimento delle proprie funzioni a formulare e documentare un proprio e autonomo giudizio di veridicità dei dati e fattibilità del piano concordatario. È inadeguato rispetto ai requisiti richiesti dall’articolo 161, comma 3, Legge fallimentare, il semplice recepimento delle ipotesi formulate dal debitore, tanto più se dubitativo. È questa la conferma che giunge dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 17079 del 12 agosto 2016 (commentata sul Sole, in prima battuta, il 13 agosto scorso), che si colloca all’interno dell’orientamento di legittimità inaugurato con la precedente pronuncia a Sezioni unite n. 1523 del 2013.
La vicenda nasce dal reclamo di una società a responsabilità limitata in liquidazione avverso il provvedimento con cui il tribunale, rilevando l’incompletezza e la genericità della relazione del professionista attestatore che meramente richiamava valutazioni altrui, dichiarava l’inammissibilità della proposta di concordato ed il fallimento della società.
La Corte d’appello respingeva il reclamo con propria pronuncia, contro la quale la società ricorreva in Cassazione, sostenendo l’insindacabilità del contenuto della relazione di attestazione e l’esclusiva competenza dei creditori nelle valutazioni di convenienza economica del piano. La Suprema corte respinge il ricorso, giudicando congrua e logica l’analisi che la Corte d’appello aveva svolto della relazione e dei suoi contenuti.
È noto come la citata pronuncia n. 1523/2013, risolvendo precedente contrasto interpretativo, abbia esteso il perimetro del controllo giudiziale di ammissibilità della proposta di concordato dal controllo formale a quello di fattibilità giuridica ed economica, pur nei limiti della verifica della sussistenza della causa concreta, in termini di generale attitudine del piano alla composizione o regolazione della crisi ed alla soddisfazione, pur parziale e variegata, dei creditori. Il tribunale quindi, nel rispetto della autonomia valutativa dei creditori su convenienza ed esito, accerta la perseguibilità dell’obiettivo del procedimento e la relativa funzionalità di piano e proposta.
In questo ambito uno degli aspetti destinatari del controllo è la completezza dell’informativa sulla base della quale i creditori saranno chiamati ad esprimersi, alla quale concorrono nella fase di ammissione l’attestazione ai sensi dell’articolo 161, comma 3, Legge fallimentare ed in corso di procedura la relazione del commissario giudiziale.
Il diritto dei creditori al “consenso informato” non può che basarsi sull’autonomia del giudizio del professionista indipendente, in termini di veridicità dei dati e fattibilità del piano, basato sul complesso degli elementi probativi raccolti nello svolgimento dell’incarico. L’attestatore è tenuto quindi a verificare sia l’attendibilità della ricostruzione della base di partenza (veridicità dei dati), sia anche ipotesi, logicità e valutazioni del piano, ed a formulare un giudizio che tuteli il diritto dei creditori.
Ove la relazione non evidenziasse ab initio eventuali vizi genetici della proposta, quali la sopravvalutazione sostanziale di cespiti o la svalutazione o pretermissione di poste del passivo, il difetto di veridicità dei dati non potrebbe ritenersi successivamente sanato dal consenso dei creditori, a sua volta «inquinato da errore-vizio».
E del resto i principi di attestazione approvati dal Cndcec il 3 settembre 2014 richiedono, recependo di fatto le ormai consolidate indicazioni giurisprudenziali, che l’attestatore proceda ad autonomi controlli, disciplinando dettagliatamente contenuti e modalità. Sono verifiche che sino alla riforma del 2006 ed alla introduzione del ricorso prenotativo (articolo 161, comma 6, Legge fallimentare) a protezione del patrimonio del debitore erano di fatto impraticabili, ma che da lungo tempo sono divenute invece possibili. L’attestatore deve quindi riferire dei controlli che ha eseguito, delle valutazioni che ha compiuto e delle fonti informative che ha utilizzato, con un approccio che per i dati aziendali è ispirato alle tecniche di revisione legale, e per il giudizio di fattibilità alle indicazioni del principio internazionale Isae 3400. Claudio Ceradini

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