CASSAZIONE: Pieni poteri al curatore delle Srl (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Decisione sulla riforma del diritto societario
Pieni poteri al curatore delle Srl

Pieni poteri al curatore delle Srl: Il curatore fallimentare può ancora esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di Srl. La riforma del diritto societario del 2003, infatti, pur non avendo richiamato tale potere nella parte relativa alle Srl, non ha avuto alcun effetto abrogativo al riguardo.
La prima sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 17359 del 26 agosto 2016, che ha annullato con rinvio la decisione dell’Appello di Napoli, è, dunque, tornata sulla problematica della disciplina fallimentare a distanza di 13 anni.
In particolare, nel corso del giudizio è stata prima evidenziata la violazione e falsa applicazione dell’art.146 l.fall., suffragando la tesi che, anche con la riformata normativa societaria, non è stata abrogata l’azione di responsabilità dei creditori, cosi come previsto dalle tante disposizioni (articoli 2485, 1 ° comma, 2486, 2477, 4° coma, 2489, 2497 c.c.).
È stata poi stata invocata l’interpretazione della normativa che ritiene corretta, come nel caso di specie, la legittimazione attiva del curatore a esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali basata sull’applicazione analogica dell’art. 2394 c.c., anche perché tale norma costituisce solo uno dei riconoscimenti della cosiddetta tutela aquiliana del credito.
Per cui, anche mancando una ben chiara previsione, la legittimazione dei creditori ad esercitare l’azione di responsabilità per i danni derivanti dalla mancata conservazione del patrimonio sociale viene comunque ad essere salvaguardata dai dettami della norma generale di cui all’art. 2043 c.c.. Proprio detta interpretazione consente di evitare la censura dell’illegittimità costituzionale della neo disciplina societaria.
Sulla base di tale motivazione la Suprema corte ha accolto il gravame che attribuisce, quindi, ampi poteri al curatore fallimentare.
Peraltro, rimane comunque esercitabile dal curatore fallimentare l’azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. (questo anche se i creditori di Srl non avessero più l’azione ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori). Vincenzo D’Andò

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