ITALIA OGGI SETTE
Le sezioni unite fissano i paletti sugli effetti della cessazione del rapporto professionale
Possibile cambiare bandiera
Avvocato contro l’ex cliente? Ok, ma solo dopo 2 anni
Lun.13 – Devono trascorrere due anni dalla cessazione di un precedente rapporto professionale affinché l’avvocato possa assumere l’incarico contro l’ex cliente, ma ciò non distingue lo stato del processo, e quindi la pendenza «solo formale» del procedimento non fa venir meno il rapporto di mandato e il conseguente obbligo di astensione.
Ad affermarlo sono stati i giudici delle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12183 dello scorso 12 giugno.
Il caso sul quale i giudici di piazza Cavour sono stati chiamati ad esprimersi vedeva un avvocato che aveva ricevuto due esposti: per aver assunto – in una causa di separazione – la difesa della moglie dell’esponente, riportando quindi notizie che potevano rivelarsi pregiudizievoli circa l’esponente stesso di cui l’avvocato incolpato era venuto a conoscenza nell’ambito di rapporti di amicizia e di frequentazioni familiari. Il professionista legale veniva, altresì, accusato di aver avuto contatti telefonici con alcuni testimoni, informandoli che li avrebbe citati nell’ambito del giudizio di separazione, per comprovare eventuali irregolarità contabili nella gestione di una farmacia di cui l’esponente era titolare.
Ma particolarmente veniva contestato all’avvocato di aver assunto l’incarico professionale sebbene nei due anni precedenti lo stesso aveva svolto attività professionale nell’interesse dell’esponente stesso.
Per queste ed altre ragioni che in sede di commento si ritiene opportuno omettere, veniva inflitta all’avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione legale per ben quattro mesi e tale decisione veniva confermata dal Consiglio nazionale forense.
Gli Ermellini nella stessa sentenza hanno ribadito, poi, un orientamento giurisprudenziale (Cass. 1135/00) secondo cui: «È consentito al difensore, ai sensi dell’art. 38 del rdl n. 1578 del 1933, come integrato dal codice deontologico approvato dal consiglio nazionale forense il 14 aprile 1997, di rivolgere alla controparte l’intimazione a tenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, denunce o altre sanzioni purché non sproporzionate o vessatorie, analoghi comportamenti non possono essere tenuti con i testimoni. L’art. 52 del codice deontologico, infatti, vieta all’avvocato di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti, a tutela della corretta amministrazione della giustizia, che potrebbe essere messa in pericolo da avvertimenti e pressioni». Angelo Costa