IL SOLE 24 ORE
Crisi d’impresa. Non è possibile estendere la disciplina dettata per l’amministratore
Poteri limitati al liquidatore nel concordato preventivo
I poteri dell’amministratore non si possono estendere al liquidatore della società. Infatti, mentre i poteri dell’amministratore derivano dalla legge e sono indicati nel Codice civile e nello statuto societario, il liquidatore trae il proprio potere esclusivamente dall’assemblea, che delimita e definisce il suo raggio d’azione.
A distinguere chiaramente le due figure è stata la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di estendere al liquidatore il potere, riconosciuto all’amministratore dall’articolo 152 della legge fallimentare (regio decreto 267/42), di deliberare la proposta di concordato preventivo. Ma la Suprema corte, con la sentenza 12273 del 14 giugno scorso (presidente Nappi, relatore Genovese), ha precisato che la presentazione della domanda di concordato preventivo deve necessariamente essere autorizzata dall’assemblea straordinaria. Non è possibile infatti riconoscere al liquidatore il potere di sottoscrivere autonomamente la domanda.
La vicenda
Il caso arrivato in Cassazione riguarda la domanda di ammissione al passivo del fallimento formulata da un avvocato. In particolare, il professionista ha presentato al Tribunale di Piacenza opposizione allo stato passivo per chiedere il riconoscimento in via privilegiata del proprio credito, calcolato in relazione all’attività prestata per la presentazione della proposta di concordato preventivo. L’incarico era stato conferito al professionista dal liquidatore della società e il concordato non aveva avuto successo, dato che la società era poi stata dichiarata fallita.
Il tribunale ha dichiarato infondata l’opposizione, sul presupposto che il mandato per predisporre la domanda di concordato era stato conferito dal liquidatore senza alcuna delibera dell’assemblea straordinaria. I giudici hanno infatti evidenziato che la società era stata posta in liquidazione dall’assemblea straordinaria, ma quest’ultima aveva anche circoscritto i poteri del liquidatore, stabilendo che avrebbe solo dovuto «provvedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare sull’eventuale approvazione del concordato preventivo». Però l’assemblea straordinaria, convocata appunto per deliberare l’avvio del procedimento di concordato preventivo, era andata deserta e il liquidatore aveva ritenuto di deliberare unilateralmente la presentazione della domanda di concordato.
L’avvocato ha impugnato in Cassazione il decreto del tribunale, sostenendo che il giudice avrebbe interpretato in modo restrittivo l’articolo 152 della legge fallimentare. Questa disposizione, letteralmente, prevede che «la proposta e le condizioni di concordato» nelle società di capitali e nelle cooperative siano «deliberate dagli amministratori»; ma, secondo il professionista, questa norma si dovrebbe estendere anche ai liquidatori, che quindi avrebbero, a loro volta, il potere di deliberare e sottoscrivere la proposta e le condizioni del concordato.
La decisione
La Cassazione ha tuttavia confermato la decisione del tribunale, affermando che il liquidatore non ha lo stesso ruolo né, quindi, i poteri dell’amministratore di una società. I giudici hanno citato la giurisprudenza della stessa Cassazione, che ha – si legge nella decisione – «preso atto delle ordinarie limitazioni di poteri impresse ai liquidatori dall’assemblea» (si vedano le sentenze 12534 del 2002 e 3813 del 2016 della Cassazione), e hanno sottolineato come la riforma del diritto societario abbia, da un lato, consentito una più duttile attività da parte dei liquidatori, eliminando il divieto di nuove operazioni, ma nel contempo, abbia stabilito un penetrante ruolo conformativo del potere gestorio dei liquidatori in capo all’assemblea.
Secondo la Corte, occorre perciò una deliberazione assembleare che stalisca i criteri in base ai quali si deve svolgere la liquidazione sociale e che conferisca espressamente i poteri ai liquidatori. Pertanto, in materia di concordato preventivo, anche se liquidatorio, non basta l’atto di nomina per sottoscrivere la domanda, ma il potere dei liquidatori deve esser specificamente loro attribuito dall’assemblea.
La Cassazione ha quindi respinto il ricorso del professionista perché, nel caso esaminato, il liquidatore, deliberando la presentazione della domanda di concordato senza alcuna delibera dell’assemblea straordinaria, ha agito in carenza assoluta di potere.Giuseppe Acciaro Roberta Campesi