CASSAZIONE: Praticanti, atti introduttivi ko (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

AVVOCATI/ Secondo la Cassazione difetto rilevabile in qualunque grado del processo
Praticanti, atti introduttivi ko
Lun.21 – Nel caso in cui sia un praticante avvocato, quindi non ancora iscritto nell’albo professionale, a sottoscrivere l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione questo sarà affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo. Lo hanno affermato i giudici della seconda sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 3917 dello scorso 29 febbraio. I giudici di piazza Cavour nella sentenza in commento hanno richiamato l’art. 8 del rdl 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni) che prevede che il praticante avvocato, durante il periodo di pratica forense, possa esercitare un patrocinio limitato nell’attività professionale (solo dinanzi alle preture del distretto della Corte d’appello nel quale è iscritto per la pratica) e sottoposto a una particolare vigilanza del Consiglio dell’ordine di appartenenza. I praticanti avvocati avranno, quindi, uno speciale status abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, giustificato dalle esigenze di svolgimento del tirocinio e in vista degli esami da affrontare per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione forense e l’iscrizione nel relativo albo. Nel 1999, l’art. 7 della legge 16 dicembre n. 479, ha, poi, stabilito che i praticanti, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare l’attività professionale ai sensi dell’articolo 8 del rd 27 novembre 1933 n. 1578 nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente ad alcuni affari e alcune cause secondo un elenco che ha carattere tassativo. L’art. 7 citato va, inoltre, a introdurre una sorta di eccezione alla regola generale per cui il patrocinio legale è subordinato al superamento dell’esame di stato e all’iscrizione nell’albo degli avvocati, ma nel silenzio della legge, hanno osservato gli Ermellini, si dovrà escludere «che il legislatore abbia inteso concepire un sistema nel quale il patrocino del praticante avvocato nel giudizio in appello dinanzi al Tribunale in composizione monocratica sia consentito per alcuni segmenti della competenza del giudice di pace (quelli individuati per valore) e non per gli altri, con conseguente incoerenza del sistema». Maria Domanico e Angelo Costa

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