IL SOLE 24 ORE
Cassazione. L’aliquota da applicare alla retribuzione
Prepensionamenti, rendimento ordinario
I benefici riconosciuti in sede di prepensionamento al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto devono essere attribuiti in funzione dell’aliquota di rendimento pensionistico prevista per gli anni in cui viene riconosciuto il bonus. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 10946/16 depositata ieri.
La vicenda trae origine da un lavoratore che aveva aderito – in base all’articolo 4 del decreto legge 501/1995 – al pensionamento anticipato degli autoferrotranviari dove si prevedeva, al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, che per il triennio 1995-1997 si attuassero programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande presentate dal proprio personale dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, oppure dell’età anagrafica attribuendo una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni.
Il limite della maggiorazione veniva mitigato, in ogni caso, dal fatto che non potesse risultare superiore al periodo compreso tra quello di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento del requisito dell’età pensionabile. Ciò con il fine di evitare che tale strumento normativo potesse essere utilizzato con il solo fine di incrementare la misura della pensione.
Il ricorrente lamentava il fatto che l’Inps aveva provveduto a riconoscergli l’incremento solo ai fini del diritto mentre, successivamente ad altro ricorso, aveva liquidato la pensione attribuendo – per il periodo di incremento non superiore a sette anni – una aliquota di rendimento pari al 2% annuo in luogo del 2,50% che viene maturata dagli iscritti a questo fondo fino a tutto il 1994. I giudici di legittimità, dopo aver ricostruito l’excursus normativo, hanno ribadito che dal 1995 l’aliquota di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti (pari appunto al 2%) sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi come quello in argomento nonché ai fondi esclusivi ed esonerativi dell’Ago stessa, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data. Inoltre il ricorrente era cessato in data 31 luglio 1995.
L’assenza di una specifica previsione normativa circa l’aliquota da computare fa ritenere che è il momento temporale di attribuzione della contribuzione figurativa in argomento a cui dover far riferimento per la determinazione dell’aliquota applicabile alla data maggiorazione contributiva. La Corte, rigettando la tesi del ricorrente, ha compensato le spese di lite tra le parti, stante la mancanza di propri precedenti specifici su questo argomento. Fabio Venanzi